Sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dal ricorrente e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 2759 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, resa dalla parte ricorrente in una memoria non notificata alle altre parti, integra un argomento di prova che il giudice può liberamente valutare ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. La mancata notificazione della rinuncia non impedisce al Collegio di desumere dal comportamento della parte la sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato la nota con cui l’Università telematica aveva rigettato la richiesta di riammissione al percorso abilitante di formazione iniziale dei docenti, nonché la comunicazione relativa alla mancata conclusione del percorso per il preteso mancato raggiungimento della percentuale minima di frequenza obbligatoria. L’Università intimata si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso e la domanda cautelare era stata respinta con ordinanza.
Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava una memoria qualificata come atto di rinuncia, con la quale chiedeva che l’atto valesse come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. All’udienza pubblica il ricorso veniva trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Ha richiamato l’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, rilevando che nel caso di specie tale formalità non era stata osservata.
Tuttavia, il comma 4 della medesima disposizione consente al giudice di desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, anche in assenza della notificazione della rinuncia.
La dichiarazione resa dalla ricorrente nella memoria depositata — sebbene non notificata — conteneva elementi univoci e idonei a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha pertanto ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese, la pronuncia di compensazione integrale è stata motivata con riguardo al complessivo andamento della vicenda contenziosa e alla mancata richiesta di condanna da parte dell’Università intimata.
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Nota della Redazione
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