Divieto prefettizio detenzione armi annullato per difetto di motivazione (TAR Calabria n. 811 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura precauzionale e preventiva, è connotato dall’urgenza e non impone la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990. La discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza è ampia, ma il giudizio prognostico di inaffidabilità deve fondarsi sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti e su una motivazione congrua, sindacabile nei limiti dell’irragionevolezza e del travisamento. La mera denuncia risalente, poi estinta, non è di per sé idonea a sostenere il diniego: occorre una valutazione, anche minima ma sufficiente, del sostrato fattuale. Parimenti, i controlli con soggetti controindicati non giustificano il giudizio negativo se manca un vaglio del contesto in cui sono avvenuti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare ininterrotto del porto di fucile per uso di caccia dal 1986, ha impugnato il decreto con cui il Prefetto ha disposto il divieto di detenzione a qualsiasi titolo di armi, munizioni e materiali esplodenti. Il provvedimento si fondava su una denuncia risalente per porto di oggetti atti ad offendere — poi definita con decreto penale dichiarato estinto — e su alcuni controlli con persone ritenute controindicate.
Il ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione e il travisamento dei fatti, chiedendo anche l’accesso agli atti secretati. L’amministrazione si è costituita resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo richiamando la costante giurisprudenza: il divieto di detenzione di armi, per la sua natura precauzionale, è caratterizzato dall’urgenza e non richiede la comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990. Il richiamo è al precedente TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 2600 del 2023.
Quanto al secondo motivo, il lungo possesso del titolo non genera alcun affidamento sui rinnovi e non inibisce la valutazione di sopravvenienze rilevanti. La mancata menzione del ritiro cautelare non integra incoerenza, ma implica la mera irrilevanza di quella vicenda nel percorso motivazionale.
Il terzo motivo è invece fondato. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 3199 del 2020) secondo cui il porto d’armi è un’eccezione al normale divieto, riconoscibile solo a fronte della piena sicurezza del buon uso, con discrezionalità sindacabile per abnormità, contraddittorietà, irragionevolezza o travisamento. La stessa Sezione ha però precisato che il giudizio prognostico va compiuto apprezzando tutte le circostanze concrete e va estrinsecato in una motivazione congrua.
Nel caso di specie, quanto alla denuncia, pur essendo corretta l’osservazione della Prefettura che l’estinzione del reato non neutralizza di per sé l’inaffidabilità, difetta una valutazione, anche minima, del sostrato fattuale della vicenda sfociata nel decreto penale.
Analogamente, per i controlli: le frequentazioni con soggetti controindicati possono giustificare un giudizio prognostico negativo, ma manca il vaglio del contesto. In particolare, il controllo più recente, avvenuto in orario diurno in una pubblica piazza prospiciente l’esercizio gestito dal ricorrente, non è di per sé incompatibile con circostanze di mera casualità, in difetto di approfondimenti. Il ricorso è quindi accolto e il divieto è annullato, con spese a carico dell’amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.