Provvedimento plurimotivato: basta una ragione legittima a sorreggere la valutazione edilizia negativa (TAR Emilia-Romagna n. 1215 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei provvedimenti amministrativi a carattere plurimotivato, ciascuna delle ragioni poste a fondamento dell’atto è autonoma e idonea a sorreggerlo: è sufficiente che anche una sola di esse risulti legittima perché il provvedimento resista in sede giurisdizionale. Ne consegue che l’accoglimento delle censure avverso una sola delle motivazioni non può condurre all’annullamento dell’atto, essendo necessario che il ricorrente dimostri l’illegittimità di tutti i singoli profili su cui il provvedimento si fonda. Tale regola si applica anche alla valutazione preventiva negativa di un intervento edilizio ex art. 21 della L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013, quando il diniego sia sorretto da distinti e concorrenti motivi ostativi. Gli argomenti dedotti con la sola memoria di replica, non notificata alla controparte e non contenuti in specifici motivi di ricorso, sono inammissibili.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato residenziale in zona agricola E2, aveva ottenuto nel 2007 un permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione e sopraelevazione. Durante i lavori le murature erano però interamente crollate e una successiva DIA in variante era stata respinta dal Comune nel 2011. A distanza di anni, il proprietario aveva richiesto una valutazione preventiva di ammissibilità del progetto di ricostruzione ai sensi dell’art. 21 della L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013.
Il Comune aveva espresso valutazione negativa, contestando il contrasto dell’intervento con l’art. 8 e gli artt. 76 e 77 delle NTA del RUE, con l’art. 29 della variante RUE in tema di distanze, nonché con le norme igienico-sanitarie in materia di altezze minime dei vani. Il ricorrente aveva impugnato l’atto, deducendo la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 50 della L.R. n. 15/2013, sostenendo la natura di ristrutturazione edilizia dell’intervento di ricostruzione di edificio crollato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo dirimente il carattere plurimotivato del provvedimento impugnato. La valutazione negativa si fondava su più ragioni autonome e concorrenti, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere l’atto: accanto al contrasto con le norme del RUE sulla ricostruzione, il Comune aveva contestato anche la violazione delle distanze dal confine e il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi all’altezza dei locali.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, in presenza di un provvedimento plurimotivato, solo l’accertata illegittimità di tutti i motivi ostativi potrebbe comportare la caducazione dell’atto. La circostanza che il ricorrente avesse contestato una sola delle ragioni del diniego rendeva quindi il ricorso infondato, a prescindere dalla fondatezza della censura sulla qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia.
Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibili gli argomenti difensivi introdotti con la sola memoria di replica, non notificata alla controparte e non supportata da specifici motivi di ricorso: essi non potevano essere valorizzati per estendere il thema decidendum a profili non dedotti tempestivamente.
Né rilevava, in senso difforme, il richiamo del ricorrente alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2857, sulla applicabilità dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 anche agli edifici già crollati prima della novella: a fronte di un provvedimento plurimotivato, la mancata impugnazione delle altre autonome ragioni ostative precludeva comunque l’accoglimento della domanda di annullamento.
Nota della Redazione
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