Ottemperanza al giudicato per spese legali e termine di sessanta giorni (TAR Umbria n. 344 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso cumulativo per l’ottemperanza al giudicato è ammissibile quando è proposto, contro la medesima Amministrazione e in favore dello stesso soggetto, per il pagamento di somme previste da provvedimenti giudiziari distinti ma della stessa natura, potendo la concentrazione delle pretese evitare il moltiplicarsi degli oneri processuali. Ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e può contestualmente nominare un commissario ad acta, senza che la nomina presupponga l’infruttuoso decorso del termine. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non può essere accolta quando l’adempimento documentato riguardi prestazioni diverse da quelle ancora dovute.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’ottemperanza a due sentenze del giudice ordinario che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali in favore delle parti ricorrenti, e per essa del difensore dichiaratosi antistatario. Una delle due pronunce aveva altresì ad oggetto la corresponsione della carta docenti.

Il difensore, premesso di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, e di aver documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, ha chiesto che fosse assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire e che, in caso di infruttuoso decorso, fosse nominato un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con memoria meramente formale e ha comunicato l’avvenuto accredito del beneficio economico relativo alla sola carta docenti, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione di ammissibilità. Il ricorso cumulativo è stato ritenuto proponibile perché rivolto ad ottenere il pagamento, in favore del medesimo soggetto e da parte della stessa Amministrazione, di somme che, pur previste da provvedimenti giudiziari distinti, presentano la medesima natura. La concentrazione delle pretese consente di evitare all’Amministrazione inottemperante il moltiplicarsi degli oneri processuali.

Nel merito, il Collegio esamina la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall’Avvocatura dello Stato. Dagli atti non emerge che le spese legali spettanti in forza delle sentenze di condanna siano state pagate. L’adempimento documentato riguarda infatti soltanto il beneficio economico relativo alla carta docenti, oggetto di una sola delle due pronunce. La richiesta di cessazione è pertanto disattesa in parte qua.

Il Tribunale ritiene che non sussistano motivi per ritardare ulteriormente l’ottemperanza. Di qui l’ordine degli adempimenti indicati in parte motiva: l’assegnazione al Ministero del termine di sessanta giorni per il pagamento delle spese legali e la nomina, fin d’ora, di un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Perugia o in un funzionario da lui delegato.

Il commissario è chiamato ad intervenire, su richiesta della parte ricorrente, solo in caso di infruttuoso decorso del termine, provvedendo in sostituzione del Ministero al pagamento delle somme non ancora corrisposte e adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Per l’attività eventualmente svolta gli è riconosciuto un compenso di euro 500,00, a carico dell’Amministrazione inottemperante, che provvederà al pagamento dopo aver verificato l’espletamento del mandato sulla base della relazione documentata del commissario, corredata dalla dichiarazione di avvenuta ottemperanza della parte ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in euro 800,00, oltre ad oneri ed accessori di legge, tenendo conto della semplicità e della serialità dei giudizi come quello in esame, nel rispetto della misura minima indicata dalla giurisprudenza sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022. Il ricorso è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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