Spese distratte e legittimazione dell’avvocato nel giudizio di ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 288 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando la sentenza di condanna liquida le spese processuali con distrazione in favore del difensore, sorge un credito personale ed esclusivo dell’avvocato. Questi è l’unico legittimato a intimare il precetto per l’importo delle spese e degli onorari e a chiedere, per tale parte, l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Il suo assistito non è quindi legittimato a proporre la relativa domanda. L’omessa costituzione del difensore in proprio comporta l’inaccoglibilità della domanda limitatamente a quanto liquidato per le spese. Il rimedio resta invece esperibile dal ricorrente per il resto del giudicato, una volta decorso il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 44/2025 in data 23 gennaio 2025 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
Il giudice ordinario aveva inoltre condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 per compensi professionali, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il ricorrente ha dedotto l’integrale inesecuzione della decisione, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 14 novembre 2025. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi, sussistono i presupposti per il rimedio giudiziale previsto dagli artt. 112 e segg. cod. proc. amm.
Risulta altresì decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La sentenza era stata notificata il 28 gennaio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
Su questo punto il Collegio richiama una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025 e TAR Veneto n. 169 del 2024.
Il giudice ha poi operato una distinzione decisiva. Quando la sentenza reca anche la condanna alle spese distratte in favore dell’avvocato, sorge un credito personale ed esclusivo di quest’ultimo. Egli è l’unico legittimato a intimare il precetto per l’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiederne l’esecuzione con il rito dell’ottemperanza; non può provvedervi il suo assistito. Nel caso di specie il difensore non si è costituito in proprio, ma solo per conto del ricorrente.
Ne consegue l’inaccoglibilità della domanda relativa a quanto liquidato dal giudice ordinario per le spese di lite. Il ricorso è pertanto accolto solo in parte: si ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, escluse le spese, entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza è nominato Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, senza alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Nota della Redazione
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