Mobilità volontaria e atti di micro-organizzazione: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1847 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impiego pubblico privatizzato, gli atti delle procedure di mobilità volontaria tra amministrazioni, disciplinate dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, non costituiscono procedure concorsuali di assunzione, ma determinano una mera modifica soggettiva di un rapporto di lavoro già in essere, mediante cessione del contratto da un’amministrazione a un’altra. Essi vanno pertanto qualificati come atti di micro-organizzazione, adottati dall’amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, e le posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti hanno natura di diritti soggettivi. Le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Resta ferma la giurisdizione amministrativa solo quando il ricorrente contesti “a monte” la scelta di ricorrere alla mobilità anziché ad altre forme di reclutamento. Quanto agli atti di macro-organizzazione, il ricorso è inammissibile per difetto delle condizioni dell’azione se il ricorrente non allega né dimostra la titolarità di una posizione qualificata e differenziata incisa dagli atti.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Comune con funzioni di vigilanza per oltre venti anni, è stato licenziato a seguito di sanzioni disciplinari, provvedimento impugnato dinanzi al giudice del lavoro. Egli ha impugnato dinanzi al TAR una serie di atti comunali: le delibere di Giunta che hanno approvato il fabbisogno di personale per il triennio e il nuovo regolamento per le assunzioni; la determina che ha avviato la mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di funzionario di vigilanza; la determina con cui il responsabile dell’area ha assunto “se stesso” a tempo indeterminato; e la determina di conferma degli esiti della procedura.

Secondo il ricorrente gli atti sarebbero viziati da conflitto di interessi, avendo il medesimo funzionario proposto e adottato gli atti della procedura cui poi ha partecipato; da violazione delle norme sulla mobilità; da incompetenza della Giunta nell’approvazione del regolamento; da illegittimità derivata. Il Comune ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e il difetto di legittimazione e interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro pubblici, riservando al giudice amministrativo le procedure concorsuali di assunzione. Nel pubblico impiego si distingue tra atti di macro-organizzazione, che definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici con atti autoritativi, e atti di micro-organizzazione, adottati con i poteri del datore di lavoro privato, rispetto ai quali il dipendente è titolare di diritti soggettivi.

Applicando tale criterio, gli atti di approvazione del fabbisogno del personale e del regolamento sulle assunzioni sono qualificati come atti di macro-organizzazione. Gli atti della mobilità volontaria sono invece ricondotti alla micro-organizzazione: richiamando Cass. civ. Sez. Un. n. 30836/2025, il Collegio osserva che la mobilità non costituisce procedura concorsuale, ma mera modifica soggettiva di un rapporto già in essere mediante cessione del contratto.

Ne deriva che le controversie sugli atti della procedura di mobilità spettano al giudice ordinario, non venendo in rilievo posizioni di interesse legittimo. La giurisdizione amministrativa residuerebbe solo se il ricorrente contestasse “a monte” la scelta di ricorrere alla mobilità anziché ad altre forme di reclutamento. Nel caso di specie, però, le censure attengono al quomodo della procedura, cioè al suo svolgimento e alla correttezza degli atti, non alla scelta organizzativa di fondo.

Quanto agli atti di macro-organizzazione, il ricorso è inammissibile per carenza delle condizioni dell’azione. La giurisdizione amministrativa ha natura soggettiva: il ricorrente non ha allegato né dimostrato la titolarità di una posizione qualificata e differenziata incisa dagli atti. In particolare, egli non ha contestato di possedere i requisiti per il posto individuato come vacante, non essendo in possesso dell’elevata qualificazione. L’intento perseguito, osserva il Collegio, è quello di colpire gli atti in quanto presupposto dell’assunzione di un soggetto con cui i rapporti sono conflittuali: interessi di mero fatto che non trovano tutela nell’ordinamento.

Il ricorso è quindi dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e, per la rimanente parte, inammissibile per carenza delle condizioni dell’azione, con la possibilità di riproporre la causa innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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