Proporzionalità nei criteri di valutazione: la soglia della lex specialis non può essere messa in relazione con una variabile di gara (TAR Pescara n. 86 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La formula matematica adottata dalla commissione per attribuire il punteggio relativo a un criterio di valutazione deve rispettare il principio di proporzionalità sancito dalla lex specialis, ponendo in relazione elementi omogenei. È illegittima la formula che assume come estremo superiore del rapporto il miglior valore offerto in gara, perché ciò determina l’attribuzione automatica del punteggio massimo al miglior offerente e introduce un parametro variabile di gara in comparazione con un dato fisso predeterminato dalla disciplina di gara. La soglia minima prevista dal capitolato può essere utilizzata solo se la legge di gara la indica espressamente come termine di riferimento per il calcolo proporzionale; in mancanza, entrambi i termini del rapporto devono essere costituiti da valori dichiarati dai concorrenti, ai quali la lex specialis riconosce rilevanza ai fini dell’attribuzione del punteggio. Il principio del risultato e quello di economicità impongono all’Amministrazione di verificare l’attendibilità dei dati dichiarati dai partecipanti già in sede di gara, qualora emergano elementi specifici idonei a porre seri dubbi, senza rinviare le contestazioni alla fase esecutiva.
Il Fatto
Una società partecipante a una procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria Locale per l’affidamento in service di cappe per dissezione e flussolaminari, articolata in due lotti, impugnava l’aggiudicazione del Lotto 1 alla controinteressata, deducendo l’illegittimità della formula matematica applicata dalla commissione nella valutazione dell’offerta tecnica con riferimento al criterio della rumorosità.
La ricorrente, classificatasi seconda, sosteneva che la formula adottata, nell’attribuire il punteggio massimo al concorrente che aveva dichiarato il valore più basso di rumorosità, poneva in relazione dati non omogenei: la soglia minima di 67 dB prevista dal capitolato e la soglia proposta dal miglior offerente in gara, trattando quest’ultima come un dato fisso anziché come una variabile. La società chiedeva pertanto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica mediante subentro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase cautelare tipica dell’art. 55 cod. proc. amm., ha rilevato che la formula proposta dalla ricorrente appare maggiormente rispettosa del criterio di proporzionalità previsto dalla legge di gara, poiché propone una proporzione tra elementi omogenei, ossia le due offerte che hanno diritto a punteggio in quanto inferiori a 67 dB.
La difesa dell’Amministrazione sosteneva che la disciplina di gara non prescrivesse l’impiego di una proporzione inversa fondata sul rapporto tra i valori assoluti dichiarati dai concorrenti. Tuttavia, la formula adottata dalla commissione assume come estremo superiore il miglior valore offerto, con la conseguenza che il relativo concorrente consegue automaticamente il punteggio massimo, mentre la soglia minima di 67 dB viene utilizzata solo per valutare l’offerta dell’altra concorrente. In tal modo, ha osservato il Collegio, la formula mette in relazione dati non omogenei: un estremo del rapporto è costituito da un valore fissato dalla lex specialis, mentre l’altro è una variabile di gara, trattata però come se fosse un dato fisso ai soli fini della determinazione del punteggio dell’altra offerta.
La formula sarebbe corretta solo se la legge di gara avesse indicato espressamente il valore soglia per ottenere il punteggio massimo; in assenza di tale previsione, entrambi i termini del rapporto devono essere costituiti da offerte variabili cui la lex specialis riconosce rilevanza ai fini dell’attribuzione del punteggio, purché inferiori alla soglia minima. Solo in questo modo l’attribuzione del massimo all’offerta migliore è contemperata con il conseguente punteggio derivante proporzionalmente in favore dell’altra concorrente.
Quanto alla verifica dei dati dichiarati, il Tribunale ha ritenuto che non colgano nel segno le difese dell’Amministrazione laddove riconducono a verifiche in sede di esecuzione anche le ipotesi in cui emergano già in fase di gara elementi specifici e idonei a porre seri dubbi sull’attendibilità delle dichiarazioni, sia sotto il profilo dell’eccezionale performance del prodotto sia sul piano della non univocità dei dati indicati nella documentazione. Il principio del risultato e quello di economicità impongono una verifica delle dichiarazioni già in sede di gara, ove sorgano dubbi, atteso che le contestazioni in fase esecutiva spesso sfociano in contenziosi di non immediata soluzione, concorrendo numerose variabili anche processuali.
Non essendo efficacemente contestato che la formula proposta dalla ricorrente sia idonea a superare la prova di resistenza, comportando il sovvertimento della graduatoria, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, compensato le spese e fissato la trattazione di merito alla prima udienza pubblica utile.
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Nota della Redazione
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