Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione della carta docente (TAR Umbria n. 326 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formato su sentenza del giudice del lavoro che condanna il Ministero dell’istruzione al pagamento del bonus “carta del docente”, il creditore non è tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti dalla procedura telematica ministeriale né ad attendere, senza certezza di tempi, la definizione dei procedimenti amministrativi di liquidazione. Gli avvisi pubblicati dal Ministero e dall’USR per raccogliere nuovamente le istanze di pagamento non sospendono i giudizi di esecuzione né subordinano l’esigibilità del credito accertato, risultando la pretesa a una ulteriore attesa del creditore eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede. Il giudice amministrativo assegna pertanto all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine. Il Collegio può disporre la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti e alla Ragioneria Generale dello Stato in presenza di un numero significativo di ricorsi analoghi accolti.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Perugia, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del beneficio economico della carta del docente, pari a cinquecento euro annui, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23 e il 2024/25, oltre alle spese. La sentenza, notificata in forma esecutiva, non è stata impugnata ed è divenuta definitiva.
Decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, e non essendo intervenuto il pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., chiedendo l’assegnazione di un termine di sessanta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, rappresentando l’avvio del procedimento di liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti non emerge l’avvenuto pagamento di tutte le somme riconosciute dalla sentenza di condanna. La comunicazione dell’Amministrazione circa l’avvio del procedimento di liquidazione non è quindi sufficiente a integrare la piena esecuzione del giudicato.
Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza consolidata in giudizi analoghi, ove è stata affermata la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti. In particolare, è respinta la tesi difensiva imperniata sugli avvisi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’USR Umbria, diretti a raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, e sulla valorizzazione dei doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza gravanti sulle parti del rapporto di lavoro.
Secondo l’indirizzo richiamato, nessuna norma supporta la necessità che il docente, per ottenere la soddisfazione del credito, attivi gli adempimenti della procedura telematica e attenda senza certezza di tempi che la propria posizione sia concretamente esaminata. La pretesa a una ulteriore attesa del creditore, priva di garanzie temporali, risulta eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede.
Non essendo intervenute modifiche nelle procedure amministrative né nei tempi di pagamento, il Collegio accoglie il ricorso. Assegna al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti e nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia o un funzionario delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del termine e su richiesta della ricorrente, provveda in via sostitutiva al rilascio della carta docente e all’accredito delle somme.
All’organo straordinario è riconosciuto un compenso di euro 500,00 a carico del Ministero inottemperante. Le spese del giudizio, liquidate forfettariamente in euro 800,00 a favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza. Il Tribunale dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
Nota della Redazione
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