Payback dispositivi medici tra contributo solidaristico e difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 5804 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, non viola i principi di legalità, proporzionalità e legittimo affidamento, né gli artt. 49 e 56 TFUE, in quanto trova fondamento in una chiara base normativa, persegue l’obiettivo imperativo di contenimento della spesa sanitaria e grava su soggetti, le aziende fornitrici, consapevoli fin dall’origine dell’obbligo di ripianamento. Il contributo è legittimato come prestazione patrimoniale a finalità solidaristica, ragionevole e proporzionata, sicché le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter sono manifestamente infondate alla luce della sentenza Corte cost. n. 140/2024. I provvedimenti regionali di quantificazione delle somme dovute configurano attività meramente tecnico-contabile, priva di discrezionalità, che si colloca a valle dell’esercizio del potere: la relativa controversia, avente ad oggetto un diritto soggettivo patrimoniale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società attiva nel commercio di dispositivi medici, che nel quadriennio 2015-2018 aveva rifornito enti del Servizio sanitario nazionale in Sardegna, impugnava le Linee Guida ministeriali del 6 ottobre 2022, adottate per disciplinare il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, e ogni atto presupposto. Con motivi aggiunti estendeva l’impugnazione alla determinazione dell’Assessorato regionale sardo, che quantificava in oltre 2 milioni di euro la quota di ripiano a suo carico, deducendo la contrarietà del meccanismo al diritto eurounitario e la sua incostituzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo: l’art. 17 del d.l. n. 98/2011 ha fissato al 4,4% del fabbisogno sanitario il tetto di spesa per i dispositivi medici, mentre l’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 ha introdotto il c.d. payback, ponendo a carico delle aziende fornitrici una quota di ripiano proporzionale al fatturato. I tetti regionali, però, sono stati definiti solo nel 2019 e la certificazione del superamento è avvenuta solo nel 2022, attivando per il quadriennio pregresso una procedura accelerata ai sensi del comma 9-bis, aggiunto dall’art. 18 del d.l. n. 115/2022.
Quanto alle censure di contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE, la Corte ha riconosciuto che il payback può astrattamente restringere la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, ma ha ritenuto la restrizione giustificata da motivi imperativi di interesse generale, quali la sostenibilità del sistema sanitario nazionale e il contenimento della spesa pubblica.
In relazione alla pretesa violazione del legittimo affidamento, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale: le imprese erano consapevoli, fin dall’entrata in vigore della disciplina, dell’esistenza del tetto e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento; il ritardo nella fissazione dei tetti e nella certificazione, pur non apprezzabile, non ha ingenerato alcuna fondata aspettativa alla non applicazione del meccanismo. La fissazione ex post del tetto con effetti sulle annualità pregresse è stata ritenuta legittima, sulla scorta di precedenti in materia di tetti retroagenti.
La Corte ha poi escluso la violazione del principio di proporzionalità, osservando che la ricorrente non ha documentato l’impatto sproporzionato del termine di trenta giorni per il pagamento in un’unica soluzione, e ha ritenuto non irragionevole la scelta di porre il ripiano a carico delle sole aziende fornitrici, soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale diretto con il sistema sanitario.
Ha infine dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, alla luce della sentenza Corte cost. n. 140/2024, che ha qualificato il payback come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato. In accoglimento dell’eccezione rilevata d’ufficio, ha invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione l’impugnazione dei provvedimenti regionali, trattandosi di atti meramente ricognitivi di un rapporto paritario, con la conseguenza che la relativa controversia spetta al giudice ordinario.
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Nota della Redazione
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