Annotazione ANAC delle risoluzioni contrattuali nel casellario: no al sindacato di merito (TAR Lazio n. 1569 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’ANAC è tenuta ad accertare l’esistenza dei fatti segnalati e la loro non manifesta infondatezza, non anche a valutarne la fondatezza. I provvedimenti di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio, rientrano tra le notizie annotabili nell’Area B del Casellario. L’obbligo motivazionale in ordine all’utilità della notizia è alleggerito, poiché il legislatore ha già effettuato a monte la valutazione di utilità. Il sindacato sulla sussistenza dell’inadempimento e sull’invocata forza maggiore spetta alla stazione appaltante e, in caso di contestazione, al giudice ordinario, con successiva eventuale cancellazione dell’annotazione.

Il Fatto

Una società ricorrente, componente di un raggruppamento temporaneo, si è aggiudicata un accordo quadro per interventi di riqualificazione e realizzazione di posti letto di terapia intensiva e subintensiva in ambito ospedaliero lombardo, nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica. La stazione appaltante, dopo aver consegnato i lavori in via d’urgenza, ha contestato ritardi e inadempimenti e ha adottato due deliberazioni di risoluzione contrattuale, segnalandole all’Autorità.

L’ANAC ha avviato e istruito il procedimento, disponendo l’annotazione delle due risoluzioni nell’Area B del Casellario informatico. La società ha impugnato la nota conclusiva e l’annotazione davanti al giudice amministrativo, deducendo la carenza di istruttoria, il difetto di motivazione sull’utilità delle notizie, l’omessa considerazione delle proprie difese e l’eccesso di potere per contraddittorietà e sproporzione rispetto ad altra archiviazione intervenuta su distinta segnalazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. L’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 attribuisce all’ANAC la gestione del Casellario; l’art. 8, comma 2, del Regolamento dell’Autorità include nell’Area B i provvedimenti di risoluzione per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio. Da qui la giurisprudenza consolidata: l’obbligo motivazionale sull’utilità della notizia è alleggerito quando si tratta di fatti già valutati a monte dal legislatore.

Il Collegio ribadisce che l’ANAC deve apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e la loro utilità, ma non può sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento. Viene richiamata la giurisprudenza di recente confermata dal Cons. Stato, sez. V, n. 9226 del 2025, secondo cui l’Autorità accerta l’esistenza dei fatti, non la loro fondatezza, restando essenziale la completezza delle informazioni assunte da stazione appaltante e operatore economico.

Quanto al primo e al terzo motivo, il Tribunale ritiene non dubitabile l’utilità della notizia e l’assenza di manifesta infondatezza. Le deduzioni sulla forza maggiore sono state genericamente articolate a fronte delle puntuali contestazioni della stazione appaltante. Il Collegio richiama i ritardi accumulati, il mancato rispetto dei cronoprogrammi e lo stato di avanzamento dei lavori, ricordando anche il rigetto dei ricorsi cautelari proposti dalla ricorrente davanti al giudice ordinario, confermati in sede di reclamo, che hanno escluso l’abusività dell’escussione delle polizze.

Il secondo motivo è superato dall’integrazione dell’annotazione intervenuta il 30 gennaio 2025, con cui l’Autorità ha dato conto delle difese e del contenzioso instaurato. Quanto alla dedotta contraddittorietà rispetto all’archiviazione di altra segnalazione, la censura è inammissibile perché nuova e veicolata con memoria non notificata, e comunque infondata, trattandosi di procedimenti relativi a contratti distinti. Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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