Monetizzazione ferie non godute: onere probatorio del datore pubblico (TAR Umbria n. 329 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, cui corrisponde un obbligo del datore di lavoro. La perdita del diritto alle ferie e della correlata indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto può verificarsi solo se il datore di lavoro prova di avere invitato il lavoratore a fruirne — se necessario formalmente — e di averlo avvisato, in modo accurato e in tempo utile, che in caso di mancata fruizione le ferie sarebbero andate perse. L’onere della prova incombe sul datore di lavoro. Ove questi abbia omesso di garantire al lavoratore le condizioni per l’esercizio del diritto, la decadenza non opera e va riconosciuta la monetizzazione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato in quiescenza, ha prestato servizio presso la Questura di Perugia fino alla cessazione del rapporto per “fisica inabilità”. Con istanza del 1° marzo 2024 ha chiesto la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito negli anni dal 2018 al 2024. L’Amministrazione ha riconosciuto le sole annualità 2023 e 2024, negando le precedenti per la mancanza di una formale istanza di fruizione presentata negli anni di riferimento “e non concessa per esigenze di servizio”.
Dopo una diffida rimasta senza esito, il dipendente ha impugnato le note di diniego chiedendo la condanna al pagamento di 198 giorni di ferie non godute, con rivalutazione e interessi. Il Ministero dell’Interno ha eccepito la parziale sopravvenuta carenza di interesse, avendo in corso di giudizio riconosciuto la monetizzabilità delle annualità 2020-2022 e contestando solo il residuo relativo al 2018 e al 2019.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la cessazione della materia del contendere per le annualità dal 2020 al 2024, corrisposte in corso di causa. La residua pretesa, relativa al 2018 e al 2019 per complessivi 63 giorni, è stata ritenuta fondata.
Il giudice muove dall’art. 36, comma 3, Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, che vieta la sostituzione del periodo minimo di ferie con un’indennità finanziaria “salvo in caso di cessazione del rapporto”. Richiama quindi l’art. 31, par. 2, CDFUE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui il diritto all’indennità sostitutiva non può dipendere da condizioni diverse da quelle espressamente previste.
Il Collegio aderisce ai principi espressi da CGUE, Sez. I, 18 gennaio 2024, causa C-218/22, che ha esaminato l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, già oggetto di lettura costituzionalmente orientata con Corte cost. n. 95 del 2016. Il datore di lavoro deve assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia in condizione di fruire delle ferie, invitandolo formalmente e informandolo della perdita del diritto: solo la piena consapevolezza dell’inerzia giustifica la decadenza.
La portata di tale onere non può essere “depotenziata” attribuendogli una mera funzione preventiva. L’effettività del diritto esige che, proprio quando l’Amministrazione abbia omesso di garantire le condizioni per la fruizione, la decadenza non operi. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 2956 del 2026 e la giurisprudenza di legittimità — Cass. n. 13691 del 2025, Cass. n. 20591 del 2025 — che ricondurla il meccanismo alla mora credendi del lavoratore.
Nel caso concreto è incontestato che il ricorrente abbia omesso la formale istanza di congedo, pur avendo più volte richiesto informalmente la fruizione. Tuttavia il datore di lavoro non ha mai dimostrato di aver messo il lavoratore in condizione di godere delle ferie, né di aver vigilato sull’effettiva fruizione. Il Collegio ha quindi riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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