Ottemperanza al giudicato e riesercizio del potere tecnico nella procedura selettiva universitaria (TAR Umbria n. 280 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la discrezionalità tecnica della Commissione di concorso si esaurisce quando, dopo un annullamento giurisdizionale, il riesercizio del potere riproduce i medesimi vizi già censurati o elude il dictum mediante una motivazione solo apparente. La violazione del giudicato si configura ove il nuovo atto riproduca gli stessi vizi; l’elusione ricorre quando l’Amministrazione, formalmente eseguendo, persegue lo scopo di aggirare le statuizioni nel merito. Il limite conformativo opera anche quando la sentenza ottemperanda non sia passata in giudicato, purché dotata di efficacia esecutiva e riferita all’attività amministrativa successiva. L’art. 114 cod. proc. amm. consente al giudice di ordinare il corretto adempimento e, in caso di perdurante inottemperanza, di nominare il Commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, professoressa di seconda fascia, agisce per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Umbria n. 687 del 22 settembre 2025, con cui era stato parzialmente accolto il gravame avverso il decreto rettorale di approvazione degli atti di una procedura selettiva per un posto di professore universitario di prima fascia, confermando la controinteressata quale vincitrice.
Dopo la sentenza, la Commissione ha rieditato la valutazione, confermando con un nuovo decreto rettorale l’esito in favore della controinteressata. La ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza, deducendo quattro motivi di violazione ed elusione del giudicato e, in via subordinata, un quinto motivo di annullamento degli atti di riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dapprima dichiara la tardività della memoria dell’Amministrazione, depositata in violazione del termine dimezzato in ragione del rito, ex art. 73 cod. proc. amm. Afferma poi l’ammissibilità del rimedio, poiché la discrezionalità tecnica deve esercitarsi nel rispetto della sentenza n. 687/2025, ancorché appellata e non passata in giudicato, essendo comunque dotata di efficacia esecutiva.
Il primo motivo è respinto: quanto agli esiti della valutazione degli studenti, la Commissione non era obbligata ad applicare quel criterio, ma solo a motivarne l’esclusione; la motivazione resa appare logica e condivisibile.
Il secondo e il terzo motivo sono invece accolti. Sul criterio dell’attività didattica, la Commissione ha confermato il medesimo giudizio di “eccellente” a entrambe le candidate, nonostante l’oggettiva superiorità della ricorrente in termini di tesi curate e attività seminariale, senza fornire alcuna nuova motivazione. Richiamando l’orientamento di Cons. Stato, sez. VI, n. 1321 del 2019 (confermato da Cass. Sez. Un. n. 18592 del 2020), il Collegio ritiene esaurita la discrezionalità e ridetermina in “ottimo” il punteggio della controinteressata.
Analoga violazione è ravvisata sulla significatività dell’attività didattica e sulla produzione scientifica: la Commissione ha omesso di valorizzare la preponderanza quantitativa delle pubblicazioni della ricorrente e ha confermato ragioni già ritenute illogiche, con motivazione contraddittoria rispetto alla prima valutazione. Quanto all’attività di ricerca, il quarto motivo è accolto, risultando la riedizione palesemente elusiva del vincolo conformativo.
Il quinto motivo resta assorbito in ragione dell’accoglimento dei primi quattro. L’Amministrazione è condannata a dare corretta esecuzione alla sentenza n. 687/2025 nel termine di 60 giorni, disponendosi, in mancanza, la nomina di un Commissario ad acta in persona di una nuova Commissione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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