Silenzio della Questura e risarcimento del danno da ritardo (TAR Umbria n. 277 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, il termine per la conclusione del procedimento è quello di sessanta giorni stabilito dall’art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998, decorrente dal giorno in cui l’istante è convocato presso la Questura per i rilievi fotodattiloscopici. Il superamento di tale termine integra l’elemento oggettivo della fattispecie risarcitoria da ritardo. Le disfunzioni dei sistemi informatici e la necessità di controlli di pubblica sicurezza rientrano nella sfera di controllo e responsabilità dell’Amministrazione e non possono tradursi in pregiudizio per il cittadino istante. Il danno da ritardo, tuttavia, non si presume: deve essere allegato e provato, anche in via indiretta, e il mero soggiorno e lavoro sulla ricevuta esclude la concreta compressione dei diritti connessi al titolo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Ha chiesto alla Questura di Perugia la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Dopo i rilievi fotodattiloscopici l’istanza è stata registrata, ma il procedimento non è stato concluso nel termine di legge. Il ricorrente ha inviato un sollecito e, successivamente, una diffida e messa in mora ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.
Perdurando il silenzio, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento, la declaratoria della fondatezza della pretesa alla conversione e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. In corso di causa la Questura ha validato la pratica, così che il nuovo titolo sta per essere stampato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà anzitutto atto della intervenuta cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento del silenzio e della spettanza della conversione, stante la convergenza delle parti sulla portata satisfattoria degli atti sopravvenuti, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Sul risarcimento, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui il termine per la conclusione del procedimento è quello di sessanta giorni ex art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998, decorrenti dalla convocazione per i rilievi fotodattiloscopici, richiamando propri precedenti e decisioni di altri TAR. Il termine è stato poi portato a novanta giorni dal d.lgs. 83/2026.
Dalla scadenza del termine alla sostanziale conclusione del procedimento sono trascorsi nove mesi: ciò basta a concretizzare l’elemento oggettivo della fattispecie risarcitoria. Le due concause indicate dall’Amministrazione — disfunzioni dei gestionali informatici e necessità di approfondimenti di pubblica sicurezza — non valgono a escludere l’elemento soggettivo. Le prime rientrano nella sfera di controllo dell’Amministrazione; i secondi, pur doverosi, non legittimano un ritardo così significativo. Il Collegio rileva inoltre che tali fattori, pur plausibili, non trovano riscontro in documenti acquisiti al fascicolo.
La domanda risarcitoria è però respinta per difetto di prova del danno. Il ricorrente ha continuato a soggiornare e lavorare sulla base della ricevuta, ai sensi dell’art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. 286/1998, senza subire alcuna concreta compressione del diritto al lavoro o alla permanenza in Italia. Quanto all’impossibilità di recarsi all’estero, non è documentata alcuna specifica esigenza di espatrio per ragioni di lavoro, salute o famiglia, né essa è stata rappresentata nel procedimento. Non risultano circostanziati né certificati lo stato di ansia e le ripercussioni esistenziali prospettati.
Le spese seguono la soccombenza (virtuale) prevalente e sono poste a carico dell’Amministrazione per euro 1.000,00, oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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