Il silenzio del MASE sull’autorizzazione unica degli impianti BESS è illegittimo e non spetta al TAR Lazio (TAR Basilicata n. 241 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., non si estende alle controversie relative all’autorizzazione unica di impianti di accumulo elettrochimico “stand-alone” (BESS), i quali, pur immettendo in rete l’energia accumulata, non assumono la natura di infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale. Tale fattispecie non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, con la conseguenza che trova applicazione l’ordinario criterio di riparto della competenza per territorio di cui all’art. 13 cod. proc. amm.. Costituisce inoltre illegittimità del silenzio la mancata definizione, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e all’art. 1, comma 2-quater, lett. b), del D.L. n. 7/2002, oltre il termine di sessanta giorni, qualora l’istante abbia soddisfatto le richieste istruttorie e l’Amministrazione non giustifichi la protrazione con validi argomenti.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore energetico, presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) un’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico dell’energia (BESS), di potenza pari a 80 MW, da realizzare nel Comune di Melfi. Il Ministero avviava il procedimento in conferenza di servizi decisoria in forma semplificata. A seguito di una richiesta di integrazione documentale da parte dell’ARPAB, riscontrata dalla ricorrente, il procedimento restava tuttavia privo di definizione. La società proponeva quindi ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, deducendone l’inadempimento rispetto ai termini normativi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Ministero, il quale sosteneva che la competenza spettasse al TAR Lazio in ragione della rilevanza nazionale dell’impianto. Il Collegio ha escluso che un impianto BESS possa essere ricondotto alle categorie elencate dall’art. 135, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., che riserva alla competenza funzionale del TAR Lazio le controversie concernenti la produzione di energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione e le infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale. Pur riconoscendo la specificità dell’impianto, la cui energia è accumulata e poi rilasciata, il giudice ha ritenuto che ciò non ne muti la natura, non essendo l’impianto stesso un’infrastruttura di rete, con il conseguente divieto di interpretazioni estensive o analogiche della norma. Ha quindi applicato i criteri ordinari di cui all’art. 13 cod. proc. amm., affermando la competenza del TAR Basilicata in ragione della localizzazione dell’opera.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 387/2003, che fissa in sessanta giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento unico. Considerato che l’istanza era stata presentata nell’agosto 2024 e che la società aveva diligentemente riscontrato l’unica richiesta istruttoria nell’aprile 2025, il Tribunale ha ritenuto incontestabile il superamento del termine. Ha inoltre giudicato non dirimenti le giustificazioni addotte dall’Amministrazione, quali la complessità dell’attività o la numerosità dei procedimenti pendenti, rilevando che la conferenza di servizi offre strumenti acceleratori e che l’inefficienza organizzativa non può gravare sui cittadini e sulle imprese.
Conseguentemente, il TAR ha accertato l’illegittimità del silenzio e ordinato al Ministero di provvedere espressamente entro centottanta giorni dalla comunicazione della decisione, nominando sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Prefetto di Roma per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Ha infine disposto la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, comma 8, della L. n. 241/1990, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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