VIA non ha efficacia sine die e va reiterata dopo lungo tempo (TAR Umbria n. 225 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale non ha efficacia sine die, neppure se adottato prima dell’introduzione della disciplina sull’efficacia temporale della VIA. Alla VIA è connaturata una durata limitata nel tempo, per la natura dinamica dei fattori ambientali e la mutevolezza del contesto. L’art. 185, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 disciplina l’aggiornamento della VIA in caso di progetto definitivo difforme, ma non fonda l’efficacia illimitata del giudizio sul presupposto che questo sia ancora attuale. Se tra la VIA e gli atti di verifica di ottemperanza trascorre un lasso di tempo tale da renderla inattuale, il giudizio di compatibilità va reiterato, con rinnovata partecipazione del pubblico e nuova valutazione delle alternative progettuali.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore della Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 413 dell’8 settembre 2023, insieme al presupposto parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale n. 813 dell’8 agosto 2023. Gli atti riguardano il progetto definitivo del tratto stradale Madonna del Piano – Collestrada, parte del cosiddetto Nodo di Perugia, dichiarato strategico dalla delibera CIPE n. 121 del 2001.

Dopo la declaratoria di incompetenza del TAR Lazio con ordinanza n. 11534 del 6 giugno 2024, la causa è stata riassunta davanti al TAR Umbria. Il progetto preliminare era stato approvato, anche ai fini ambientali, con delibera CIPE n. 156 del 22 dicembre 2006; il progetto definitivo è stato sottoposto a verifica di ottemperanza, alla valutazione di incidenza su due zone speciali di conservazione istituite dopo la VIA, e alla verifica del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo, incentrato sulla mancata rinnovazione della valutazione d’impatto ambientale. Le parti resistenti sostengono che dall’art. 185, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 discenda l’efficacia illimitata del giudizio di compatibilità, dovendosi reiterare la valutazione solo in presenza di difformità e di significativa modificazione dell’impatto. La tesi non è condivisa.

Il Tribunale richiama la propria sentenza n. 120 del 2022, confermata da Cons. Stato, Sez. III, n. 3384 del 2026, e la giurisprudenza amministrativa che ha escluso l’efficacia permanente della VIA. La durata limitata trova oggi positiva emersione nell’art. 26, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, introdotto dal d.lgs. n. 4/2008, e poi nell’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 104/2017. La ratio è la rivalutazione degli impatti in rapporto al tempo trascorso e al mutamento del contesto ambientale, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 5466 del 2025.

Il Collegio ritiene illogico che i provvedimenti anteriori all’introduzione di quei termini possano avere efficacia sine die, mentre quelli più recenti siano temporalmente limitati (Cons. Stato n. 3937 del 2020). L’art. 185, comma 5, presuppone una VIA ancora efficace: non esclude l’esigenza di ripetere il giudizio quando è divenuto inattuale. La lettura contraria porrebbe dubbi di legittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3 e 9 Cost. e alla disciplina europea.

La VIA non è un mero atto tecnico, ma un giudizio comparativo tra sacrificio ambientale e utilità socio-economica dell’opera, da condurre in rapporto alle caratteristiche del progetto e del contesto. Anche un progetto definitivo coerente con il preliminare non basta a维持 attuale quel giudizio a distanza di anni: possono essere mutati il rilievo ambientale del contesto, le tecnologie e le condizioni sociali ed economiche. Nel caso concreto, applicando anche il termine decennale dell’art. 51, comma 2, d.l. n. 76/2020, la VIA del 2006 era inattuale al momento degli atti impugnati, adottati quasi diciassette anni dopo.

È fondata anche la doglianza sulla lesione della partecipazione del pubblico e sull’omessa considerazione delle alternative progettuali. L’art. 6 della direttiva 2011/92/UE, in linea con la Convenzione di Aarhus, esige che il pubblico sia consultato quando tutte le opzioni sono ancora aperte. La consultazione basata sul SIA del 2003 non è idonea a rappresentare le posizioni degli interessati attuali. Lo studio delle alternative demandato all’ANAS non è stato sottoposto a consultazione pubblica. La valutazione di incidenza, svolta in modo atomistico, è stata svilita dall’assenza di una VIA attualizzata. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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