Il sopravvenuto rigetto dell’istanza di sanatoria determina l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse (TAR Puglia n. 343 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione su un’istanza di sanatoria diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, in corso di causa, l’Amministrazione adotti un provvedimento espresso che rigetti la domanda. Tale rigetto, ancorché successivo alla proposizione del ricorso, soddisfa l’interesse strumentale alla definizione del procedimento e priva di utilità la pronuncia richiesta ai sensi dell’art. 31 c.p.a. La sopravvenuta adozione dell’atto espresso elide la materia del contendere sull’originaria censura di inerzia, restando assorbita ogni questione relativa al merito della pretesa sanzionatoria.

Il Fatto

I ricorrenti avevano proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Parco Naturale Costa Otranto e dal Comune sull’istanza di sanatoria presentata ex artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004. In via gradata avevano chiesto la declaratoria di nullità di una successiva nota dell’Ente Parco e l’accertamento della fondatezza della pretesa, con conseguente condanna all’adozione dei provvedimenti richiesti ex art. 31, comma 3, c.p.a., oltre all’annullamento del silenzio-rigetto sulla domanda di sanatoria edilizia ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, nell’imminenza dell’udienza, la parte ricorrente aveva depositato memoria con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione. Tale dichiarazione traeva origine dal provvedimento del 30.12.2025 con cui il Comune aveva espressamente rigettato l’istanza di sanatoria, evidenziando la piena validità ed efficacia del permesso di costruire già rilasciato che autorizzava i medesimi interventi.

Il Tribunale ha osservato che l’adozione del provvedimento espresso sopravvenuto determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia sull’originaria censura di inerzia. Una volta che l’Amministrazione ha compiutamente definito il procedimento con atto negativo, la pretesa azionata ai sensi dell’art. 31 c.p.a. perde ogni utilità concreta, non potendo il ricorrente conseguire alcun risultato favorevole dalla declaratoria del silenzio.

In particolare, la declaratoria di illegittimità del silenzio avrebbe potuto condurre all’ordine di provvedere, ma tale ordine risulterebbe ormai privo di oggetto, essendo il procedimento concluso. Il provvedimento di rigetto, ancorché successivo, ha fatto venire meno l’interesse strumentale alla definizione del giudizio, che costituisce il presupposto dell’azione avverso l’inerzia.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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