Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse per il riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 10472 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore della sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità alla richiesta di parte. La pronuncia di improcedibilità ha natura meramente processuale e non statuisce sulle ragioni sostanziali della controversia, con la conseguenza che le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Il diniego si fondava sul parere negativo reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca in ordine al corso frequentato presso un’Università spagnola.

Avverso il diniego, la ricorrente aveva articolato plurime censure, deducendo la violazione della normativa europea e interna in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero e l’errata applicazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. L’istanza cautelare era stata accolta in sede monocratica e confermata dal Collegio. In prossimità dell’udienza di merito, la difesa della ricorrente aveva tuttavia depositato una nota con cui comunicava l’avvenuta conclusione del percorso integrativo INDIRE, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della richiesta di declaratoria di improcedibilità formulata dalla difesa della ricorrente per sopravvenuta carenza di interesse. Secondo un indirizzo giurisprudenziale univoco, la dichiarazione del difensore in tal senso non può essere disattesa dal giudice, che è vincolato al principio dispositivo e non può pertanto pronunciarsi nel merito della controversia.

La pronuncia risulta conforme al disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La circostanza che la ricorrente avesse concluso il percorso integrativo INDIRE, funzionale al riconoscimento del titolo conseguito all’estero, ha determinato il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio, rendendo la decisione nel merito non più necessaria.

Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando il carattere meramente processuale della pronuncia e l’assenza di una statuizione sulle ragioni sostanziali della controversia. La sentenza è stata pertanto limitata alla declaratoria di improcedibilità, con ordine di esecuzione all’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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