Decadenza dal contributo PSR per difetto di ammissibilità sopravvenuto (TAR Lombardia n. 2310 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ammissione al finanziamento disposta dal GAL ai sensi del bando non costituisce attribuzione definitiva di una posizione di vantaggio, ma ha natura provvisoria, essendo soggetta ai controlli finali propedeutici all’erogazione del saldo. La mancanza originaria di una condizione di ammissibilità può quindi essere accertata dalla Regione in sede di verifica della richiesta di pagamento, con conseguente decadenza dal beneficio, senza che sia necessario un provvedimento di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 né un giudizio di comparazione con l’affidamento del beneficiario. Non è configurabile un affidamento legittimo in capo all’istante che abbia dichiarato in domanda la situazione di fatto poi rivelatasi incompatibile con il requisito di ammissibilità.

Il Fatto

Un Comune partecipa a un bando pubblicato dal GAL nell’ambito della Misura 8, Sottomisura 8.3, Operazione 8.3.01 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia, finanziato con il F.E.A.R.S. e attuativo del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per la realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali.

Nella domanda il Comune indica che l’area di intervento si colloca in Classe di fattibilità 3a e 4 della carta geologica del PGT, fuori dall’area PAI. Il GAL istruisce la domanda e la ritiene ammissibile per un importo di 42.268,70 euro. Dopo l’aggiudicazione e l’esecuzione dei lavori, il Comune presenta la domanda di erogazione del saldo. La Regione Lombardia, all’esito dei controlli, dichiara la decadenza totale dai benefici, rilevando che le aree di intervento non rientrano tra quelle interessate da fenomeni di dissesto individuate nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po. Il Comune impugna il provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su due motivi, trattati congiuntamente per connessione, e viene respinto. Il primo motivo lamenta la violazione della disciplina dell’annullamento d’ufficio: la Regione, di fronte a un vizio di legittimità dell’ammissione, avrebbe dovuto agire in autotutela entro il termine allora vigente di diciotto mesi, e non disporre una decadenza a distanza di oltre trenta mesi.

Il Tribunale ricostruisce il quadro regolatorio. L’art. 13 del bando demanda al GAL l’istruttoria della domanda anche con riferimento alle condizioni di ammissibilità; l’art. 21 disciplina l’erogazione dei contributi da parte dell’Organismo Pagatore Regionale; l’art. 23 prevede i controlli finali sul cento per cento dei progetti, mediante verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di saldo. Il richiamato D.d.s. n. 11972 del 4 ottobre 2017 stabilisce che le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte per tutto il periodo di impegno e sono verificate anche al momento della domanda di pagamento e nelle fasi di controllo.

Da qui la conclusione centrale: l’ammissione al finanziamento disposta dal GAL ha natura provvisoria e non costituisce attribuzione definitiva di un beneficio. Essa è ontologicamente soggetta ai controlli successivi, all’esito dei quali il contributo viene erogato. La verifica del requisito di ammissibilità non era quindi preclusa in sede di controllo, essendo espressamente abilitata dalla verifica di correttezza della documentazione di saldo.

Il provvedimento impugnato non è un atto di autotutela di secondo grado su un provvedimento definitivo, ma l’atto con cui la Regione accerta in via definitiva la mancanza di una condizione di ammissibilità, che il GAL aveva riscontrato solo in via provvisoria. Alla Regione va riconosciuta la competenza a riscontrare i requisiti anche dopo gli accertamenti del soggetto incaricato dell’istruttoria. Né sussiste un affidamento legittimo del beneficiario, che era consapevole di aver presentato una domanda priva di quella condizione, avendolo dichiarato egli stesso in domanda.

Il Tribunale precisa che resta ferma la possibilità di proporre eventuali azioni risarcitorie verso i soggetti che abbiano ingenerato l’affidamento. In conclusione il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di giudizio per la natura della controversia e delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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