Inammissibile l’azione di accertamento dell’obbligo del Piano delle affissioni senza istanza (TAR Umbria n. 162 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione comunale di adottare il Piano generale degli impianti pubblicitari e di indire la procedura a evidenza pubblica per la concessione del suolo pubblico presuppone che il privato abbia previamente presentato un’istanza o una diffida avente a oggetto specifico tale adozione. In difetto di una sollecitazione univoca, la domanda ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è inammissibile per carenza dell’interesse a ricorrere, non potendosi configurare alcuna inerzia dell’amministrazione rispetto a un obbligo mai attivato. Il mero richiamo all’inerzia comunale contenuto in via subordinata nelle osservazioni al preavviso di rigetto, formulate nell’ambito di un diverso procedimento autorizzatorio, non integra una valida istanza ai fini dell’azione avverso il silenzio.

Il Fatto

Una società operante nel settore della promozione pubblicitaria mediante affissione presentava al Comune istanza di autorizzazione per l’installazione di un cartello pubblicitario lungo una via cittadina. Il Comune comunicava i motivi ostativi, richiamando il Regolamento Comunale per la Disciplina della Pubblicità approvato con D.C.C. n. 166/2013 e, in particolare, la clausola che vieta la collocazione di cartelli su aree aperte al pubblico. Dopo le osservazioni della società, il Comune confermava il rigetto con provvedimento prot. 0107539 del 24 giugno 2024.

La società proponeva ricorso davanti al TAR Umbria per l’annullamento del diniego e, contestualmente, per l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere all’emanazione del Piano delle affissioni e all’indizione di un bando pubblico per la concessione di suolo pubblico, con conseguente condanna all’adempimento. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato separatamente le due domande. Quanto all’annullamento del diniego, dagli atti e dalle dichiarazioni della difesa è emerso che, nelle more del giudizio, il Comune ha annullato d’ufficio il provvedimento impugnato. La domanda di annullamento è stata pertanto dichiarata cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., restando estraneo al giudizio il successivo procedimento avviato dall’amministrazione e ancora pendente.

Sulla residua domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale secondo cui il dovere del Comune di dotarsi del Piano generale degli impianti pubblicitari è divenuto operante con l’approvazione del regolamento di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 507/1993 e, in assenza di un termine diverso, trova applicazione il termine suppletivo dei trenta giorni. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto in capo all’operatore del settore la possibilità di esperire l’azione avverso il silenzio-inadempimento per l’inerzia relativa all’adozione del piano.

Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio ha rilevato l’assenza di un atto della società univocamente qualificabile come istanza o diffida finalizzata all’adozione della pianificazione. Il passaggio contenuto nelle osservazioni del 7 giugno 2024, con cui si stigmatizzava l’inerzia comunale, era formulato solo in via subordinata e nell’ambito di un diverso procedimento autorizzatorio. Ne deriva l’inammissibilità della domanda di accertamento, anche perché la scarna motivazione del diniego non consentiva di correlare il rigetto all’assenza del Piano.

Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e, per la restante parte, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito del giudizio e della mancata costituzione della controparte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *