Inammissibile l’azione sul silenzio a tutela dell’interesse oggettivo (TAR Lazio n. 2545 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, disciplinata dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., presuppone la titolarità in capo al ricorrente di un interesse legittimo differenziato e qualificato, corrispondente a un bene della vita concreto, personale e attuale. Essa non può essere impiegata come strumento di giurisdizione oggettiva, volta a sindacare l’inerzia amministrativa a tutela dell’immagine, del decoro o del buon andamento dell’amministrazione. Ne consegue l’inammissibilità per carenza delle condizioni dell’azione del ricorso con cui il dipendente pubblico, già destinatario di atti di gestione del rapporto, chieda la condanna dell’amministrazione ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti del proprio superiore.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente del Servizio I della Direzione Generale Musei del Ministero della cultura, ha rappresentato di aver segnalato irregolarità procedimentali e contabili coinvolgenti il Direttore generale e alcuni collaboratori, con inoltro di segnalazioni all’ANAC, alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti. Ha lamentato condotte ritorsive del superiore, culminate in valutazioni negative della performance per gli anni 2022 e 2023, poi riviste in sede di reclamo, e nella revoca anticipata dell’incarico dirigenziale.
Ritenendo che la verifica ispettiva interna avesse accertato condotte di mala gestio e conflitti di interesse, il ricorrente ha chiesto al Ministero l’adozione di provvedimenti correttivi e disciplinari. Di fronte al silenzio-rifiuto serbato sull’istanza, ha proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’amministrazione ad avviare e concludere il procedimento, oltre al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disposto lo stralcio della memoria difensiva e della documentazione depositate dal Ministero, in quanto prodotte oltre il termine dimezzato di cui al combinato disposto degli artt. 73, co. 1 e 87, co. 3 cod. proc. amm.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la funzione dell’azione di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.: essa è diretta a ottenere un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato e presuppone la configurabilità in capo al singolo di un interesse legittimo. Diversamente, l’azione trasmoderebbe in uno strumento di giurisdizione oggettiva, estraneo ai connotati della giurisdizione di legittimità, storicamente improntata alla tutela soggettiva.
La Corte ha richiamato sul punto la recente Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2026, n. 61, secondo cui l’interesse legittimo non si risolve nella mera aspirazione allo svolgimento legittimo dell’attività amministrativa, ma è caratterizzato dall’aspirazione a conseguire un bene della vita specifico, concreto e attuale.
Nel caso di specie, il Collegio ha escluso la sussistenza di un interesse legittimo in capo al ricorrente, non ravvisando alcun vantaggio concreto ed effettivo ritraibile dall’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Le argomentazioni del ricorso — volte a salvaguardare l’integrità e l’immagine dell’amministrazione — hanno rivelato una domanda congegnata in chiave di tutela oggettiva, priva di una posizione differenziata e qualificata.
Inoltre, la revoca dell’incarico dirigenziale e le valutazioni di performance costituiscono atti di gestione del rapporto di lavoro che, per l’impiego privatizzato, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, co. 1 d. lgs. n. 165/2001. Il giudice amministrativo difetta dunque della potestas iudicandi per conoscere della pretesa natura discriminatoria e ritorsiva delle condotte.
Parimenti inammissibile è stata dichiarata l’azione risarcitoria: da un lato per difetto di giurisdizione quanto alla domanda fondata sugli artt. 2043 e 2059 c.c., dall’altro per carenza delle condizioni dell’azione quanto al preteso danno da silenzio/ritardo ex art. 30 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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