AGEA deve accertare in concreto l’indebita percezione di aiuti comunitari (TAR Umbria n. 163 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’AGEA è l’organismo di coordinamento che, quale unico rappresentante dello Stato nei confronti dell’Unione europea, è competente ad accertare l’indebita percezione di aiuti comunitari e a disporne il recupero, anche mediante escussione delle cauzioni e deduzione dai futuri pagamenti. Il provvedimento di accertamento dell’indebito è tuttavia illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando si fondi esclusivamente sulla mera imputazione penale e sul richiamo a una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato, senza un’autonoma valutazione degli elementi acquisiti e senza specifico vaglio delle osservazioni difensive. La controversia concernente l’escussione della polizza fideiussoria, avendo natura privatistica, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo e appartiene al giudice ordinario.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo riceveva dall’AGEA un provvedimento di accertamento di un credito per indebita percezione di contributi comunitari nel settore del tabacco, campagna 2002, con intimazione alla restituzione e avviso di incameramento della polizza fideiussoria in caso di mancato pagamento. Il provvedimento traeva origine da una segnalazione del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari e da un procedimento penale concluso con non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste per un reato e per intervenuta prescrizione per l’altro.
Il ricorso, inizialmente proposto davanti al TAR Lazio e definito con sentenza declinatoria della giurisdizione, poi riformata dal Consiglio di Stato, veniva riassunto davanti al TAR Umbria, indicato quale giudice competente. La difesa erariale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare: la memoria depositata dalla difesa resistente è dichiarata inutilizzabile perché tardiva rispetto al termine perentorio dei trenta giorni liberi previsto dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. Quanto alla giurisdizione, il Tribunale richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 2135 del 2022, che nel medesimo caso aveva già affermato la spettanza della controversia al giudice amministrativo.
Su rilievo officioso, il quarto motivo è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Le contestazioni relative all’escussione della polizza fideiussoria, che investono la portata delle clausole del contratto autonomo di garanzia, attengono a un rapporto privatistico e rientrano nella cognizione del giudice ordinario; il Tribunale indica quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Nel merito, il primo motivo è respinto. Richiamando un orientamento consolidato, il Collegio afferma che AGEA, oltre a erogare le provvidenze, ha il compito di sospendere le erogazioni e di accertare se i destinatari possiedano i requisiti per fruirne, con conseguente competenza ad avviare le procedure di recupero delle somme indebite.
Il secondo e il terzo motivo sono invece accolti. L’indebita percezione era stata ritenuta accertata sulla base della sola imputazione e del rilievo che la sentenza penale non precludeva l’accertamento amministrativo. Il Tribunale osserva che la mera imputazione penale non dimostra la commissione del reato e che, sebbene l’Amministrazione possa trarre elementi dagli atti di indagine e dalle sentenze che dichiarano l’estinzione per prescrizione, il provvedimento non risulta motivato su un’autonoma valutazione del materiale istruttorio. La sentenza penale non aveva affermato la responsabilità dell’imputato, ma solo ritenuto di non poterla escludere con certezza.
Il Collegio rileva inoltre che AGEA avrebbe dovuto svolgere approfondimenti specifici sulla posizione del ricorrente e che nulla ha controdedotto alle sue osservazioni, limitandosi a recepire in termini generali la nota del Comando carabinieri. Restano quindi privi di vaglio gli elementi addotti sulla certificazione della consegna e sulle modalità di trasporto del prodotto. L’accoglimento del secondo e terzo motivo travolge anche il quinto, mentre le censure sulla prescrizione restano assorbite. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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