Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio della carta docente (TAR Marche n. 112 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il creditore può proporre ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato e assegna un termine per l’adempimento. Ove perduri l’inottemperanza, nomina il Commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore. Il riconoscimento dell’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è subordinato a particolari motivi di dubbio circa il sollecito adempimento e può essere escluso quando la sola nomina del Commissario sia sufficiente in funzione acceleratoria.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme ivi indicate, per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese.

Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come da attestazione di cancelleria. La ricorrente deduce che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo e propone ricorso per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente; all’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. La sentenza è stata notificata all’Amministrazione e, prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità risulta dunque integrata.

Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il ricorso va quindi accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine il Collegio assegna il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione. Questi assumerà le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà all’esecuzione dell’incarico entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario e potendosi avvalere della struttura organizzativa regionale.

Il Collegio rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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