Sanatoria degli abusi ed iniziativa dell’interessato: legittima l’ordinanza di ripristino (TAR Umbria n. 152 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di ripristino adottata dal Comune a seguito dell’annullamento giudiziale della s.c.i.a. in sanatoria è legittima quando, al momento della sua adozione, manchi una nuova domanda di sanatoria o un’asseverazione delle pretese tolleranze. La qualificazione delle opere abusive ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria presuppone un’iniziativa del soggetto interessato, non potendo l’amministrazione supplire alla sua inerzia. L’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, nel testo applicabile ratione temporis, e l’art. 34-bis del medesimo testo unico subordinano l’esito più favorevole, rispettivamente, alla presentazione della domanda di sanatoria e all’asseverazione del tecnico abilitato.
Il Fatto
Nel 2023 alcuni comproprietari di un edificio in comunione ereditaria presentavano una s.c.i.a. in sanatoria per difformità rispetto ai titoli edilizi. Il ricorrente, comproprietario, impugnava con altri i provvedimenti comunali di ricevibilità della segnalazione e di diniego dell’autotutela. Il TAR Umbria, con sentenza n. 770/2023, accoglieva il ricorso e annullava quegli atti, ribadendo che gli interventi su parti comuni richiedono il previo assenso dei comproprietari.
Formatosi il giudicato, il Comune adottava l’ordinanza di ripristino n. 154 in data 23 maggio 2024, contestando la realizzazione di interventi in assenza di segnalazione. Il ricorrente impugnava il provvedimento; il Comune si costituiva, eccependo l’inammissibilità per difetto di notifica ai controinteressati e per difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto le eccezioni di inammissibilità. I comproprietari presentatori della s.c.i.a. non sono controinteressati in senso tecnico, perché la loro ultima volontà era di sanare gli abusi e dalla mancata impugnazione dell’ordinanza non si trae un significato univoco. Il ricorrente, inoltre, può mutare avviso nel tempo e ravvisare oggi un interesse ad evitare la sanzione ripristinatoria, in ragione dell’evoluzione del giudizio civile di divisione.
Nel merito il ricorso è respinto. Quanto alla dedotta genericità, l’ordinanza richiama le dichiarazioni del tecnico contenute nella relazione della s.c.i.a. e nella CTU acquisita nel giudizio civile. La documentazione allegata alla segnalazione deve intendersi presupposta dal provvedimento e consente di individuare in modo univoco le opere non conformi.
Il Collegio condivide la tesi del Comune: la richiesta di sanatoria integra un’autodenuncia della presenza di abusi. Caducato il titolo, le opere in esso individuate devono ritenersi abusive senza necessità di ulteriore istruttoria, salvo accertamenti di segno diverso o una nuova legittima richiesta di sanatoria.
Sulla sanzione applicabile, l’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, nel testo preesistente alle modifiche del d.l. 69/2024 e applicabile ratione temporis, subordina la sanatoria a una domanda dell’interessato. Analogamente l’art. 34-bis condiziona la qualificazione delle tolleranze esecutive a un’asseverazione del tecnico abilitato. La disciplina regionale di cui all’art. 146 della l.r. Umbria n. 1/2015, più restrittiva, non consente comunque di prescindere da un’iniziativa del responsabile dell’abuso.
Mancavano dunque i presupposti per applicare la sanzione pecuniaria anziché quella ripristinatoria. Trascorsi diciassette mesi dalla pubblicazione della sentenza, il Comune legittimamente ha applicato la sanzione ripristinatoria per non incorrere in responsabilità da mancata conformazione al giudicato. Il ricorrente non può pretendere che, annullata la sanatoria, l’amministrazione non tragga le conseguenze dal venir meno del titolo edilizio, se egli stesso non ha promosso il procedimento volto a sanare nuovamente le opere. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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