Servizi analoghi e non identici nel nuovo Codice degli appalti (TAR Sicilia n. 1853 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di requisiti di capacità tecnico-professionale, la nozione di servizi analoghi non coincide con quella di servizi identici. L’analogia va valutata in termini di similitudine funzionale e di appartenenza al medesimo settore, mediante un confronto sostanziale tra le prestazioni oggetto di gara e le attività pregresse dichiarate. La stazione appaltante non è legittimata a escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto, né ad assimilare i due concetti, dovendosi contemperare l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione. Rileva la natura delle attività concretamente svolte e il loro inserimento nel settore sanitario, non la qualificazione formale dell’ente committente.
Il Fatto
La ricorrente e il controinteressato partecipavano a due procedure indette da una azienda ospedaliero-universitaria per l’affidamento del servizio di assistenza fiscale e tributaria aziendale. Nella prima, il RUP non proseguiva l’iter e rimetteva gli atti alla stazione appaltante per la revoca della procedura e l’avvio di una nuova gara. La ricorrente impugnava gli atti della prima procedura e, per illegittimità derivata, quelli della seconda; in via subordinata, impugnava l’aggiudicazione al controinteressato, deducendo il difetto del requisito tecnico-professionale e il difetto di istruttoria e di motivazione.
L’azienda e il controinteressato eccepivano la tardività delle censure relative alla prima procedura e, nel merito, chiedevano il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità. Poiché l’affidamento provvisorio del 27.03.2025 attestava la revoca della prima procedura, da quella data la ricorrente aveva piena conoscenza dell’atto e della sua lesività. Il termine decorreva dunque da quel momento: il ricorso notificato il 25.07.2025 è tardivo. I primi cinque motivi sono dichiarati irricevibili.
Passando ai motivi subordinati, il Collegio affronta il sesto. La lex specialis richiedeva, a pena di esclusione, l’aver svolto negli ultimi dieci anni servizi analoghi per almeno 24 mesi nei confronti di enti del SSN o di operatori privati del settore sanitario. Il motivo è infondato: la nozione di servizi analoghi non coincide con quella di servizi identici e l’analogia va accertata in termini di similitudine funzionale. In caso di dubbio esegetico va preferita la soluzione che consente la massima partecipazione alla gara, non quella che crea una riserva a favore degli operatori già presenti.
Tale lettura è coerente con il principio del risultato e il principio della fiducia del d.lgs. n. 36/2023, che sconsigliano interpretazioni formalistiche della lex specialis, specie in presenza di una clausola che rimette alla stazione appaltante la valutazione in concreto della pertinenza dei servizi dichiarati.
Nel caso di specie, l’incarico svolto dal controinteressato in favore della Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19, pur non identificandosi tecnicamente in un ente del SSN, è collocato nell’ambito del sistema sanitario pubblico. Ciò che rileva non è la qualificazione formale dell’ente committente, ma la natura delle attività concretamente svolte. Quanto alla durata, l’istruttoria ha attestato un incarico protrattosi per oltre 27 mesi, superiore al minimo richiesto.
Anche il settimo motivo è infondato: la stazione appaltante deve motivare le esclusioni, non le ammissioni; il soccorso istruttorio ex art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 rientra nel potere discrezionale della Commissione. L’ottavo motivo è parimenti infondato, poiché la partecipazione si fonda sull’autocertificazione ex d.P.R. n. 445/2000 e la verifica della veridicità è demandata a una fase successiva, nella specie esperita con esito positivo. Il ricorso è rigettato, con rigetto della domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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