Acquisizione al patrimonio comunale e difese tardive contro l’ordine di demolizione (TAR Umbria n. 18 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui il Comune accerta l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione ha natura dichiarativa e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime si produce ipso iure alla scadenza del termine di novanta giorni fissato con l’ordinanza. Le difficoltà esecutive della rimozione devono essere rappresentate all’Amministrazione prima di tale scadenza, unitamente all’eventuale richiesta di proroga; la loro allegazione successiva è priva di effetto, perché l’effetto acquisitivo si è già perfezionato. La mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere non determina l’invalidità del provvedimento, ma una mera irregolarità, che può giustificare, sussistendone i presupposti, il riconoscimento dell’errore scusabile. La rappresentazione grafica allegata notificata in bianco e nero costituisce al più un’irregolarità, se il contenuto dell’atto resta intellegibile.

Il Fatto

La ricorrente è divenuta proprietaria per successione di un immobile su cui insisteva una tettoia rimessa realizzata senza titolo. Il condono rilasciato nel 1994 è stato annullato in autotutela nel 2003 e poi revocato nel 2008, con subordinazione dell’efficacia della sanatoria alla realizzazione di opere di adeguamento sismico. Nel 2009 il Comune ha ordinato la demolizione del manufatto, rilevandone la difformità dagli elaborati.

L’ordinanza è stata impugnata senza successo: il gravame è stato respinto con sentenza confermata dal Consiglio di Stato nel 2023. Dopo il deposito della pronuncia, la proprietaria ha comunicato la rimozione di sole parti semplici e, solo nel giugno 2024, ha rappresentato criticità esecutive legate alla presenza di un muro di confine. Nel novembre 2024 il Comune ha accertato l’inottemperanza e individuato l’area da intestare al patrimonio comunale; nel febbraio 2025 ha inibito la SCIA in sanatoria. I provvedimenti sono stati impugnati con ricorso straordinario, poi trasposto davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, qualificandola come profilo di merito: la ricorrente contesta proprio che l’effetto acquisitivo si sia prodotto, e dunque ha interesse a coltivare l’impugnazione.

Nel merito, il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 16 del 2023: l’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e l’acquisto ipso iure si verifica alla scadenza dei novanta giorni dall’ordinanza. Le difficoltà esecutive, quindi, andavano rappresentate entro quel termine, con eventuale richiesta di proroga ai sensi dell’art. 143, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2015. Anche computando il termine dalla sentenza d’appello del 2023, la prima segnalazione risale al giugno 2024, quando l’effetto acquisitivo era già perfezionato. Correttamente il Comune ha ritenuto irrilevanti le criticità.

Il motivo sulla violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 è infondato: secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6095 del 2025), l’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere non produce invalidità ma mera irregolarità. Non vi è luogo a rimessione in termini, essendo già avvenuta la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

Quanto all’individuazione dell’area, la censura di nullità per indeterminatezza non ha pregio: la copia in bianco e nero è al più una irregolarità, priva di ricadute pratiche, restando intellegibili il perimetro dell’area, il percorso di transito e la linea del cantiere. La motivazione sull’acquisizione dell’intera particella è adeguata, conforme all’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, che consente di acquisire l’area necessaria all’esecuzione dei lavori. Il percorso di accesso individuato è legittimo, non disponendo il Comune di altre vie.

Infine, l’inibitoria della SCIA in sanatoria regge: alla data di presentazione la ricorrente aveva perduto la proprietà dell’area e non aveva titolo per l’istanza. Le ulteriori doglianze sono manifestamente infondate. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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