Rimborso spese legali ex art. 18 d.l. n. 67/1997: non basta l’assoluzione se manca il nesso di immedesimazione organica (TAR Emilia-Romagna n. 1427 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/1997, presuppone non solo la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente, ma anche la sussistenza di una connessione qualificata tra i fatti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento degli obblighi istituzionali. Tale connessione ricorre quando il dipendente abbia agito in nome e per conto dell’Amministrazione, ravvisandosi un nesso di immedesimazione organica e di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto. Il beneficio non spetta quando la condotta contestata sia stata posta in essere “in occasione” dell’attività lavorativa, per ragioni personali, ovvero costituisca di per sé una violazione dei doveri d’ufficio, ancorché il giudizio penale si sia concluso con l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Il Fatto
Un vice ispettore della Polizia di Stato, assolto con sentenza definitiva dal Tribunale di Pescara dai reati di calunnia, diffamazione continuata in concorso e accesso abusivo a sistemi informatici, presentava istanza di rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997. Il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza, ritenendo insussistente il vincolo di connessione tra la condotta contestata e l’espletamento dei doveri d’ufficio. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando che la sentenza di assoluzione aveva chiarito la propria estraneità ai reati e la riconducibilità a motivi di servizio delle interrogazioni al sistema di indagine.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha preliminarmente accolto l’eccezione di tardività del deposito della memoria ex art. 73 c.p.a. da parte dell’Amministrazione, disponendo lo stralcio dell’atto difensivo. Nel merito, il Collegio ha richiamato il quadro normativo e i consolidati approdi giurisprudenziali in materia di rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, evidenziando come il beneficio richieda due presupposti: la definizione del giudizio con esito favorevole e la sussistenza di un nesso di immedesimazione organica tra la condotta e l’attività istituzionale.
Il Tribunale ha condiviso l’orientamento secondo cui la connessione è ravvisabile solo in due casi: quando il dipendente sia stato coinvolto nel procedimento penale esclusivamente in ragione del proprio status e non per aver posto in essere specifici atti, ovvero quando la condotta contestata sia di per sé riferibile all’Amministrazione. È stato inoltre ricordato che il rimborso non spetta per il solo fatto che in sede penale vi sia stato proscioglimento per un reato proprio e che la norma è di stretta applicazione, richiedendosi uno specifico nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ha rilevato che la condotta del ricorrente, quanto meno con riferimento all’imputazione di accesso ai sistemi informatici, aveva costituito una violazione dei doveri d’ufficio. Dalla stessa sentenza di assoluzione emergeva che le interrogazioni al sistema di indagine erano state effettuate in piena autonomia, senza autorizzazione e senza essere inserite in specifiche operazioni investigative. L’assoluzione era stata pronunciata per la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, al di là di qualche aspetto equivoco della vicenda.
La mancanza di connessione con il servizio è stata confermata dalla sanzione disciplinare inflitta al ricorrente per il comportamento negligente consistito nell’aver effettuato, senza ragione d’ufficio, interrogazioni su colleghi e loro familiari. Il TAR ha quindi concluso che la condotta era stata posta in essere non già nell’adempimento dei doveri istituzionali, ma solo “in occasione” dell’attività lavorativa, circostanza che non consente l’applicazione del beneficio, la cui ratio è quella di evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.