Cessazione della materia del contendere per rilascio del permesso di soggiorno (TAR Molise n. 172 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione rilascia il titolo di soggiorno richiesto, la controversia deve essere dichiarata cessata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in quanto la pretesa sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatta. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone l’accertamento, in conformità alla dichiarazione delle parti, che l’atto impugnato non sia più idoneo a produrre effetti lesivi e che nessuna utilità ulteriore possa derivare dalla pronuncia di merito. La disciplina delle spese di lite, in tale evenienza, può essere regolata dalla compensazione, in ragione delle peculiarità della vicenda e dell’evoluzione della situazione di fatto.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, impugnava il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Campobasso aveva rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, deducendone l’illegittimità. L’istanza cautelare proposta veniva accolta dal Tribunale, con ordinanza che imponeva all’amministrazione di rideterminarsi, tenendo conto del sopravvenuto annullamento in autotutela del precedente diniego dell’iscrizione anagrafica.
Nelle more del giudizio di merito, più volte rinviato su istanza delle parti, l’amministrazione avviava nuovamente il procedimento di rilascio del titolo. La difesa erariale rappresentava quindi che l’istruttoria aveva consentito di appurare il possesso dei requisiti richiesti, segnalando che il permesso era in fase di emissione; la ricorrente, poco dopo, comunicava di aver ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente accertato che la ricorrente aveva ottenuto il permesso di soggiorno richiesto, circostanza confermata anche dall’amministrazione resistente. Tale sopravvenienza ha integrato l’effetto satisfattivo della pretesa azionata, rendendo la controversia priva di oggetto: l’atto impugnato, infatti, non era più in grado di produrre effetti lesivi nella sfera giuridica della ricorrente.
Sulla base di tale accertamento, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in conformità alla dichiarazione formulata dalla parte ricorrente e alla richiesta congiunta delle parti. La pronuncia si fonda sul rilascio del titolo di soggiorno, fatto oggettivamente verificabile e documentato, che ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione del merito della controversia.
Con riferimento alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando le peculiarità fattuali della vicenda e l’evoluzione del procedimento amministrativo che aveva condotto all’emissione del titolo.
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Nota della Redazione
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