Divieto di case del commiato in zone A e B: natura regolamentare non urbanistica (TAR Puglia n. 1015 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale di polizia mortuaria ben può prevedere limiti alla localizzazione delle strutture per il commiato, purché nel rispetto delle destinazioni urbanistiche impresse dagli strumenti di pianificazione generale. Si tratta di disposizioni volte a normare l’attività funebre, non di previsioni di natura urbanistica o edilizia, sicché non viola l’art. 7 della legge regionale Puglia n. 34/2008 la norma regolamentare che esclude la realizzazione di tali strutture nelle zone territoriali omogenee A e B, motivando tale scelta con le caratteristiche edilizie, residenziali e commerciali delle medesime. Il permesso di costruire in deroga ex art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce istituto eccezionale, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, incongruità della motivazione o incompletezza dell’istruttoria, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’Amministrazione.

Il Fatto

Una società presentava al Comune domanda di permesso di costruire per una struttura per il commiato su un immobile in zona B3 del PRG. L’Amministrazione, rilevato il contrasto con le destinazioni di piano e con la distanza minima dal centro abitato, avviava il procedimento di deroga. Nelle more, il Consiglio Comunale approvava il regolamento di polizia mortuaria che, all’art. 11, introduceva il divieto di localizzazione delle case del commiato nelle zone A e B e prescrizioni per la deroga. L’ente negava poi la deroga ritenendo non idonea l’ubicazione proposta. La società impugnava entrambe le delibere.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato congiuntamente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, reputandoli infondati e prescindendo dall’eccezione di inammissibilità per omessa notifica a controinteressati.

Quanto alla delibera regolamentare, il Collegio ha escluso che l’art. 11 introducesse un divieto generalizzato e immotivato. Il dato letterale e il richiamo alle ragioni — zone caratterizzate da edilizia residenziale o commerciale in edifici addossati e prospicienti fili stradali — fondano la scelta, non sindacabile in assenza di profili di irragionevolezza. Ha inoltre respinto il richiamo all’art. 7 della legge regionale n. 34/2008: il contestato art. 11 non introduce previsioni urbanistiche ma disposizioni che regolano l’attività funebre nel rispetto delle destinazioni già impresse dal PRG, assicurando il contemperamento tra convivenza collettiva e collocazione delle strutture. Generiche e indimostrate sono state ritenute le censure fondate sull’art. 17, comma 5, della legge regionale n. 34/2008.

In relazione al diniego di deroga, il Tribunale ha richiamato i consolidati orientamenti per cui il permesso in deroga è istituto eccezionale, espressione di potere discrezionale e sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 616 del 2022. Nel caso di specie, il Comune ha motivato il diniego sulla base di una istruttoria accurata — alta densità abitativa, mancanza di fasce di rispetto e di spazi di sosta — dando prevalenza all’interesse dei residenti rispetto a quello della richiedente. Il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni di merito, quale la scelta di realizzare la struttura in area cimiteriale. Le residue censure sono state rigettate in quanto generiche; il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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