Spostamento di sede farmaceutica e libera scelta del farmacista (TAR Umbria n. 17 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigente ordinamento farmaceutico, dopo la riforma operata dal d.l. n. 1/2012, la programmazione territoriale non assegna a ciascuna farmacia una ubicazione fissa e immutabile, ma una porzione di territorio definita sommariamente per località o frazioni. La scelta della localizzazione all’interno della zona compete al farmacista, e l’autorizzazione al trasferimento è provvedimento volto a rimuovere un limite legale all’esercizio di un diritto, con esercizio restrittivo della discrezionalità amministrativa. L’istanza di spostamento può essere negata solo in presenza di circostanze particolari che rendano difficoltoso l’accesso al servizio per la maggior parte dell’utenza. L’accertamento della difficoltà o impossibilità di reperire locali idonei e disponibili nella zona di origine non va condotto in modo rigido, non potendo il concorrente sindacare la scelta commerciale altrui per salvaguardare un privilegio anticoncorrenziale.

Il Fatto

Una società titolare di farmacia, con esercizio in una frazione di un Comune posto al confine con quello resistente, impugna la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 31 marzo 2025, con cui è stata autorizzata l’installazione della nuova sede farmaceutica n. 46 in località distante meno di due chilometri dalla zona originariamente assegnata e prossima al confine comunale.

La ricorrente deduce un grave depauperamento del proprio bacino d’utenza e lamenta un difetto di istruttoria e motivazione, la dilatazione del concetto di adiacenza e una sostanziale revisione della pianta organica, con asserito difetto di competenza del Comune rispetto all’Asl. I resistenti eccepiscono il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, ubicata in altro Comune, e l’inammissibilità per omessa impugnazione della delibera presupposta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Richiama il principio per cui solo le farmacie ubicate nel Comune possono contestarne il piano, ma ravvisa profili di peculiarità: il giudizio non concerne il potere pianificatorio ma il mero spostamento di una sede, ubicata in adiacenza al Comune confinante, tradizionale bacino d’utenza della ricorrente, e la tutela invocata attiene all’avviamento commerciale e al potenziale sviamento della clientela.

Disattesa anche l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione della delibera n. 48 del 2012, poiché il gravame avversa non l’atto presupposto, ma il suo travisamento nell’applicazione.

Nel merito il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. Dopo il d.l. n. 1/2012 il concetto di pianta organica è superato: non è più richiesta una rigorosa perimetrazione, essendo sufficiente l’indicazione della località o zona. Il criterio prioritario è l’equa distribuzione sul territorio, salvo il limite della distanza minima di 200 metri. Prevale il principio della libera scelta del farmacista sull’ubicazione dell’esercizio all’interno della sede assegnata; l’autorizzazione al trasferimento rimuove un limite legale all’esercizio di un diritto e la discrezionalità va esercitata in modo restrittivo.

Ne deriva che l’istanza può essere negata solo per circostanze particolari che rendano difficoltoso l’accesso al servizio per la maggior parte dell’utenza. Il Comune deve accertare l’assenza di farmacie a meno di 200 metri e l’adiacenza della nuova sede, requisiti verificati anche tramite nota dei propri uffici del 28 febbraio 2025. Il requisito dei locali idonei e disponibili, pur comprovato, non doveva essere valutato rigidamente. Inammissibili, in quanto dirette a salvaguardare un privilegio anticoncorrenziale, le censure sul diverso grado di idoneità degli immobili.

Nessuna revisione mascherata della pianificazione né vizio di incompetenza: l’autorizzazione all’apertura spetta all’Asl, ma qui si verte su mero spostamento all’interno della stessa zona. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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