Progressioni verticali nel comparto sanità: fissata l’udienza di merito senza pronuncia cautelare (TAR Puglia n. 155 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. avverso una procedura selettiva interna per progressione verticale, il Tribunale amministrativo può omettere ogni pronuncia sulla sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato e disporre direttamente la fissazione dell’udienza pubblica di merito alla prima data utile, qualora la tutela cautelare della ricorrente sia adeguatamente garantita dalla sollecita trattazione nel merito. Tale modalità di definizione della fase cautelare è ritenuta idonea anche nell’ipotesi in cui i vincitori abbiano già sottoscritto i contratti di lavoro, atteso che l’eventuale annullamento in sede di merito degli atti di gara consente comunque la caducazione degli effetti dei contratti stipulati nelle more. In tal caso, le spese della fase cautelare possono essere compensate.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della ASL di Taranto, ha partecipato alla selezione interna per titoli e colloquio finalizzata alla progressione verticale del personale nell’Area immediatamente superiore a quella di inquadramento, per la copertura di dieci posti di collaboratore amministrativo professionale, indetta ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 20 CCNL Comparto Sanità 2019-2021.

Non inclusa nella graduatoria approvata con deliberazione del 31 dicembre 2025, la ricorrente ha impugnato la graduatoria, la delibera di approvazione e l’avviso pubblico nella parte in cui aveva previsto un colloquio di natura tecnico-pratica, assumendo l’insussistenza dei requisiti normativi per la previsione di una prova pratica. Ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati, costituendosi in giudizio l’ASL di Taranto e una controinteressata.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale, valutata la domanda cautelare, ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito, piuttosto che con una pronuncia di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.

Nella motivazione, sintetica ma significativa, il giudice ha dato atto dell’avvenuta sottoscrizione dei contratti di lavoro da parte dei vincitori della selezione: circostanza che, lungi dal determinare la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del ricorso, ha orientato la scelta verso una definizione accelerata del giudizio di merito, così da consentire alla ricorrente di ottenere una decisione sulla fondatezza delle proprie censure senza attendere i tempi ordinari di trattazione.

L’ordinanza non contiene alcuna valutazione prognostica in ordine al fumus boni iuris né sul periculum in mora, limitandosi a valorizzare l’adeguatezza della tutela offerta dalla fissazione dell’udienza pubblica alla prima udienza utile del gennaio 2027, in considerazione della natura delle questioni dedotte e dell’interesse della ricorrente a una sollecita definizione del giudizio.

Il Tribunale ha infine compensato le spese della fase cautelare, disponendo l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione e la trasmissione alla segreteria per la comunicazione alle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *