Motivazione generica e istruttoria lacunosa non giustificano l’ordine di demolizione (TAR Calabria n. 334 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 richiede una motivazione che descriva in concreto le opere eseguite in difformità dal titolo edilizio e ne specifichi le grandezze rispetto ai parametri urbanistico-edilizi violati. Non è sufficiente l’apodittico richiamo a macroscopiche difformità, non essendo indicato in che cosa il realizzato differisca dall’assentito. Il deficit istruttorio e motivazionale è aggravato dal mancato deposito, in violazione dell’incombente disposto ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a., degli elaborati di progetto e degli atti di vigilanza richiesti dal giudice; la parziale ottemperanza all’ordine istruttorio è valutabile come argomento di prova ai sensi del comma 4 della stessa norma. Analogo vizio inficia l’ordinanza che, per qualificare le variazioni come totale difformità in area vincolata, richiami genericamente i vincoli senza specificare la natura di quello concretamente insistente sull’area.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fabbricato a due piani fuori terra in area vincolata, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune ne ha ordinato la demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’amministrazione assumeva che il manufatto fosse stato realizzato in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire, per violazione dei parametri di volumetria, distanza e sagoma.

I ricorrenti hanno dedotto l’indeterminatezza dell’oggetto dell’ordinanza, il deficit di istruttoria e motivazione, l’assenza di vincoli sull’area e la riconducibilità delle divergenze alle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001. Il Comune si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto incombente istruttorio ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a., ordinando al Comune la produzione degli elaborati progettuali, del permesso di costruire e degli atti di vigilanza edilizia. La difesa dell’ente ha depositato documentazione estranea al giudizio e ha omesso proprio gli atti essenziali: l’istanza di rilascio del titolo, il provvedimento finale e ogni verbale di sopralluogo.

La parzialità della produzione documentale disvela, anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., la fondatezza delle censure relative al deficit istruttorio e motivazionale. Il Responsabile dell’Area Tecnica si è limitato ad affermare che il realizzato presenterebbe macroscopiche difformità, senza descrivere le singole opere edilizie e senza specificare, in termini di grandezze numeriche, le violazioni dei parametri urbanistico-edilizi.

L’amministrazione non ha indicato in che cosa il fabbricato sia radicalmente diverso da quello assentito, né ha prodotto gli accertamenti istruttori che avrebbero dovuto fondare la valutazione. L’ordinanza non menziona alcun accesso sui luoghi né alcun verbale di sopralluogo al quale rinviare per relationem, circostanza che aggrava il vizio.

Analogo deficit riguarda il tema dei vincoli. Il generico riferimento a immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico non è accompagnato dalla specificazione della natura del vincolo concretamente insistente sull’area di sedime. Né risulta prodotto il titolo edilizio che, malgrado il parere della Soprintendenza, avrebbe autorizzato la costruzione contestata.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza di demolizione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e alla Procura presso la Corte dei Conti, per quanto di rispettiva competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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