Sanzioni e controlli veterinari: la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Sardegna n. 546 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare nel merito i motivi di gravame proposti avverso il verbale di non conformità rilasciato dal servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale. La natura della decisione, che non definisce il giudizio nel merito ma rileva il venir meno dell’interesse alla decisione, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale operante nel settore agricolo, ha impugnato il verbale di non conformità rilasciato dal Servizio Sanità Animale della ASSL di Cagliari, nonché il relativo allegato contenente la lista di riscontro per il controllo ufficiale in allevamento suinicolo. Con il gravame, il ricorrente ha articolato plurime censure volte a contestare la legittimità dell’attività ispettiva, deducendo, tra l’altro, la sussistenza di un conflitto di interessi dell’agente accertatore, l’invarianza dello stato dei luoghi tra due sopralluoghi, l’erronea applicazione delle disposizioni in materia di requisiti spaziali e sanitari per gli allevamenti, e la violazione dei parametri riproduttivi. L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, il difensore del ricorrente ha dichiarato che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame. Tale dichiarazione, espressione della libera determinazione della parte, comporta la necessità di pronunciare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza che occorra scrutinare le censure nel merito.
Il giudice ha precisato che la pronuncia di improcedibilità discende direttamente dal venir meno dell’interesse alla decisione, circostanza che priva il giudizio del suo presupposto indefettibile. In tale prospettiva, la dichiarazione resa dalla parte in udienza assume valenza assorbente, rendendo superfluo l’esame dei motivi di ricorso e delle eccezioni sollevate dalla resistente.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, in ragione della natura della decisione, che non definisce il giudizio nel merito ma si limita a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare i soggetti coinvolti nel giudizio, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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