Rinvio della trattazione per sopravvenienze e definizione per rinuncia (TAR Veneto n. 1564 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio della trattazione disciplinato dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. è doveroso, salvo ipotesi di richiesta manifestamente dilatoria o abusiva, quando occorre consentire alla parte di proporre motivi aggiunti contro un provvedimento sopravvenuto che incida sul medesimo rapporto amministrativo e il termine dell’art. 43 cod. proc. amm. non sia ancora decorso. Fuori dalle esigenze difensive, il differimento è ammissibile quando una sopravvenienza oggettiva è idonea a modificare, entro un orizzonte temporale definito, l’assetto di fatto o di diritto sul quale il giudice dovrebbe pronunciarsi. Il diritto alla salute ex art. 32 Cost. non comporta un automatico rinvio, ma qualifica come eccezionale la ragione del differimento quando questo sia direttamente strumentale a evitarne il pregiudizio e resti temporalmente circoscritto. La richiesta di rinvio, anche congiunta, non attribuisce alle parti un diritto al differimento né trasferisce loro il governo dei tempi del processo.

Il Fatto

La Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 830 del 15 luglio 2025, ha autorizzato il reclutamento temporaneo di medici specialisti, cittadini dell’Unione europea e di Paesi terzi, muniti di titoli professionali conseguiti all’estero ma non ancora riconosciuti dal Ministero della salute, destinandoli alle strutture di emergenza-urgenza e di pronto soccorso delle Aziende ULSS. La successiva deliberazione n. 961 del 12 agosto 2025 ha integrato la commissione di valutazione e previsto il coinvolgimento del Ministero.

La FNOMCeO e gli Ordini provinciali hanno impugnato le due delibere davanti al TAR Veneto, deducendo l’illegittimità della procedura per mancanza del previo riconoscimento delle qualifiche estere, per la sostituzione del certificato di iscrizione all’albo con la dichiarazione di valore, per l’inadeguatezza delle verifiche rispetto al d.lgs. n. 206 del 2007 e prospettando questioni di legittimità costituzionale e di contrasto con la direttiva 2005/36/CE. Con ordinanza cautelare n. 588 del 2025 il Tribunale ha sospeso la sola stipula dei contratti e l’immissione in servizio. Nelle more, Azienda Zero ha approvato l’avviso pubblico con deliberazione n. 42 del 28 gennaio 2026, impugnata con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la compatibilità dei rinvii disposti con l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., che vieta la cancellazione della causa dal ruolo e ammette il differimento della trattazione solo in casi eccezionali, con obbligo di indicarne le ragioni nel verbale o nel provvedimento. La norma esprime il principio per cui le parti dispongono delle domande e delle pretese sostanziali, ma non dei tempi del processo: la richiesta di rinvio, anche congiunta, non vincola il giudice, chiamato a conciliare esigenze di difesa, ragionevole durata e interessi pubblici coinvolti.

Il Tribunale distingue il presupposto che legittima il potere dalla doverosità del suo esercizio. Il rinvio diviene doveroso quando il suo diniego precluderebbe l’esercizio di una facoltà processuale o comprometterebbe l’integrità del contraddittorio: è il caso della necessità di proporre motivi aggiunti contro un provvedimento sopravvenuto, rispetto al quale il giudice non può definire la causa prima della scadenza del termine dell’art. 43 cod. proc. amm., né compiere una valutazione anticipata sulle censure preannunciate.

Fuori dalle esigenze difensive, il rinvio è ammissibile quando una sopravvenienza oggettiva sia idonea a modificare, entro un orizzonte definito, l’assetto controverso: la decisione immediata potrebbe risultare inattuale o interferire con attività amministrativa in corso. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 4259 del 2025, sez. V, n. 8024 del 2024, sez. VII, n. 5605 del 2024, sez. VI, n. 1036 del 2021, sez. V, n. 4793 del 2019 e TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 2215 del 2018. La ragionevole durata impone una tutela effettiva entro un tempo congruo, non la decisione nella prima data astrattamente utile; la trattativa meramente eventuale o priva di scadenza prevedibile non integra il requisito.

Quanto al primo rinvio, relativo all’udienza del 25 febbraio 2026, il Collegio rileva che la deliberazione di Azienda Zero n. 42 del 2026 e l’avviso, pubblicati il 29 gennaio 2026, hanno inciso sul medesimo rapporto amministrativo e che il termine di sessanta giorni per la loro impugnazione non era scaduto: si è quindi inverata la fattispecie del rinvio doveroso. Il secondo rinvio, relativo all’udienza del 22 aprile 2026, è stato disposto in presenza di un presupposto diverso: l’istanza congiunta del 16 aprile aveva definito le modifiche concordate e la Giunta regionale aveva approvato la deliberazione che le recepiva, residuando solo la pubblicazione e la conseguente rinuncia. La decisione immediata avrebbe investito un assetto che l’amministrazione aveva già deliberato di modificare.

Il diritto alla salute, riconosciuto dall’art. 32 Cost., non ha operato come fattore di automatico rinvio: ha qualificato come eccezionale la specifica esigenza di differire, perché pertinente all’oggetto del giudizio e proporzionata nella durata. Il giudizio è infine definito ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 cod. proc. amm.: la rinuncia notificata il 18 giugno 2026, non opposta dalle amministrazioni, determina l’estinzione del giudizio, senza esame delle eccezioni preliminari e delle censure di merito. Le spese sono integralmente compensate in ragione della modifica della disciplina impugnata e della collaborazione tra soggetti pubblici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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