Sopravvenuto difetto di interesse dopo pagamento integrale payback (TAR Lazio n. 4327 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di aver integralmente pagato i crediti vantati dalle Amministrazioni resistenti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici determina la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. L’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. consegue alla cessazione dell’utilità concreta che la pronuncia di merito potrebbe ancora offrire al ricorrente. La valutazione dell’interesse ad agire è ancorata al momento della decisione e non a quello della proposizione dell’azione.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 e gli atti connessi, con cui sono state adottate le linee guida per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, nonché la successiva determinazione dirigenziale della Regione Piemonte che quantificava l’importo dovuto dalla società a titolo di payback.

La società ha poi depositato motivi aggiunti avverso la determinazione regionale, contestando la legittimità della procedura di ripiano e degli atti presupposti. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 12 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di aver provveduto al pagamento integrale di tutti i crediti delle Regioni e Province Autonome, precisando di non avere più interesse alla prosecuzione dell’azione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione della società ricorrente circa l’avvenuto pagamento integrale dei crediti vantati dalle Regioni e Province Autonome priva l’azione di qualsiasi utilità residua. La pronuncia richiesta non potrebbe, infatti, produrre alcun effetto favorevole ulteriore in capo alla ricorrente, atteso che l’eventuale annullamento degli atti impugnati non inciderebbe su un’obbligazione ormai integralmente adempiuta.

La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui l’interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione ma anche al momento della decisione, dovendo l’azione conservare una concreta utilità per chi l’ha proposta. La sopravvenuta carenza di interesse configura una causa di improcedibilità rilevabile d’ufficio, che prescinde dall’esame del merito delle censure formulate.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando il comportamento complessivo delle stesse, l’esito in rito del giudizio e la natura della controversia. La decisione assume rilievo nell’ambito del contenzioso relativo al payback dei dispositivi medici, confermando che il pagamento volontario degli importi richiesti determina il venir meno dell’interesse strumentale alla verifica di legittimità degli atti impositivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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