Integrazione della retta RSA non subordinabile a ipoteca sul patrimonio immobiliare (TAR Veneto n. 1562 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina statale dell’ISEE contenuta nel d.P.C.M. n. 159 del 2013 costituisce l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva e scandisce le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni sociali agevolate, rappresentando il livello massimo di compartecipazione dell’assistito al costo. Il Comune non può introdurre criteri ulteriori e derogatori rispetto all’ISEE, attribuendo al patrimonio immobiliare, già valorizzato nell’indicatore, un’autonoma efficacia preclusiva. È quindi illegittimo il regolamento comunale che, in presenza di beni immobili, sostituisce il diritto all’integrazione economica della retta con una mera anticipazione soggetta a restituzione e garantita da ipoteca volontaria. L’art. 6, comma 4, legge n. 328/2000 configura tale integrazione come obbligo solidaristico del Comune, cui non consegue alcun obbligo restitutorio. Il vincolo di bilancio non giustifica la deroga, dovendo l’ente dimostrare di non disporre in assoluto di risorse appostabili.
Il Fatto
La ricorrente, quale amministratrice di sostegno della beneficiaria, espone che quest’ultima è invalida con necessità di assistenza continua e portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. Dal marzo 2024 è ospite di una R.S.A., con oneri sanitari a carico dell’Azienda ULSS, e dispone della sola indennità di accompagnamento, essendo comproprietaria con il coniuge di un’immobile.
Con istanza del luglio 2025 la ricorrente chiedeva al Comune l’integrazione economica della quota alberghiera della retta ai sensi dell’art. 6, comma 4, legge n. 328/2000. Il Comune ha rigettato l’istanza ritenendo che, in presenza di beni immobili, il Regolamento comunale consenta solo l’anticipazione delle somme, subordinata alla costituzione di ipoteca volontaria. La ricorrente ha impugnato il provvedimento e il presupposto Regolamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il primo motivo incentrato sull’illegittimità degli artt. 2, comma 2, lett. b), e 11 del Regolamento comunale nella parte in cui escludono il diritto all’integrazione in presenza di immobili, sostituendolo con una mera anticipazione garantita da ipoteca.
Il Collegio richiama la sentenza n. 261 del 14 febbraio 2024 della stessa Sezione, secondo cui la disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso sia per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie. L’ISEE resta l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva e non è consentito al Comune creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva.
Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza amministrativa richiamata: Cons. Stato n. 3671 del 2018, n. 6926 del 2020 e n. 5684 del 2019, che hanno escluso spazi di autonomia regolamentare comunale in distonia con la cornice normativa statale. Nel Veneto, con l. r. n. 1/2004, non residua alcuna potestà regolamentare in capo a ULSS e Comuni, non potendosi derogare in peius alla normativa statale.
Pertanto il Comune, per determinare la capacità contributiva della beneficiaria, non avrebbe dovuto considerare nuovamente il patrimonio immobiliare, già valorizzato ai fini dell’ISEE secondo i criteri del d.P.C.M. n. 159 del 2013. Subordinando il riconoscimento della prestazione alla mancanza di titolarità di beni immobili, l’ente ha introdotto un criterio ulteriore, attribuendo a una componente patrimoniale già considerata una diversa e autonoma efficacia preclusiva. Il Tribunale richiama Cons. Stato n. 5215 del 2026 e le proprie sentenze nn. 1207, 1309, 1314 del 2025 e 833 del 2026, nonché la sentenza n. 1314 del 22 luglio 2025, che ha qualificato l’integrazione come obbligo solidaristico cui non consegue alcun obbligo restitutorio.
Quanto al vincolo di bilancio, la giurisprudenza ha chiarito che il Comune, per dimostrare di non disporre delle risorse, avrebbe dovuto provare specificamente di non avere in assoluto risorse appostabili (Cons. Stato n. 5493/2024). È altresì fondato il secondo motivo: l’art. 10-bis legge n. 241/1990 è di generale applicazione e la sua violazione avrebbe impedito alla ricorrente di rappresentare l’orientamento giurisprudenziale favorevole. Il ricorso è accolto con annullamento degli atti impugnati.
Nota della Redazione
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