Offerta economica e incrementi CCNL: irrilevanza dell’erronea proiezione post-scadenza (TAR Puglia n. 12 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di congruità dell’offerta economica nell’ambito di una gara pubblica deve considerare gli incrementi del trattamento salariale minimo previsti dal CCNL di settore siglato in data 13 giugno 2025, ancorché la sua applicazione sia proiettata anche agli anni successivi alla scadenza del contratto collettivo. La mera proiezione dei livelli salariali minimi oltre il termine di vigenza del CCNL, in assenza di elementi che ne dimostrino l’erroneità o l’inadeguatezza, non costituisce un vizio dell’offerta idoneo a giustificare l’esclusione o il subentro nell’aggiudicazione. La verifica di anomalia non può trasformarsi in un sindacato sostitutivo sulle scelte negoziali dell’impresa.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Consiglio Regionale della Puglia aveva aggiudicato alla controinteressata la gara per l’affidamento dei servizi di accoglienza, portierato e facchinaggio presso la propria sede. La ricorrente contestava la congruità dell’offerta economica presentata dall’aggiudicataria, sostenendo che questa non avesse considerato adeguatamente gli incrementi del trattamento salariale minimo previsti dal nuovo CCNL di settore, siglato il 13 giugno 2025. Chiedeva pertanto l’annullamento degli atti di gara e il subentro nel contratto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., valutando la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

In riferimento al primo requisito, il Collegio ha rilevato come l’aggiudicataria, nel predisporre l’offerta economica, avesse dimostrato di essere a conoscenza degli incrementi retributivi previsti dal CCNL siglato nel giugno 2025. La società si era limitata a proiettare i livelli salariali minimi anche per gli anni successivi alla scadenza naturale del precedente contratto collettivo, operazione che non è stata ritenuta di per sé sintomatica di una sottostima dei costi del personale.

Il giudice ha evidenziato che la scelta di mantenere costanti i livelli retributivi oltre la scadenza del CCNL non equivale a una violazione degli obblighi contributivi o a una mancata applicazione del trattamento minimo inderogabile. Trattandosi di una proiezione prudenziale, la stessa non può fondare un giudizio di inattendibilità dell’offerta.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito del fumus, respingendo la domanda cautelare. Ha, inoltre, compensato le spese della fase, fissando per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 7 luglio 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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