Payback dispositivi medici: cessazione della materia per intervenuto pagamento (TAR Lazio n. 3187 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni, estingue l’obbligazione gravante sull’azienda per i predetti anni. L’integrale versamento della quota ridotta preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione. Ne consegue la cessazione della materia del contendere nei giudizi avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese di lite, in conformità alla richiesta della ricorrente e alla non opposizione delle controparti costituite.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava, con ricorso e successivi motivi aggiunti, i provvedimenti statali, regionali e provinciali che le avevano attribuito gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, il c.d. payback, nonché gli atti presupposti e conseguenti. La ricorrente chiedeva l’annullamento di tali atti e la condanna al risarcimento del danno.
Nel corso del giudizio la società rappresentava, con memoria depositata il 21 ottobre 2025, di avere provveduto al versamento in favore delle Regioni resistenti degli importi dovuti ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. Chiedeva pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la norma invocata dalla ricorrente prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, previsti dall’art. 9-ter, comma 9, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La disposizione stabilisce che l’integrale versamento di tale importo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende per gli anni di riferimento e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione. Le Regioni, decorso il termine, accertano il versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Collegio ha preso atto che la ricorrente ha rappresentato di avere eseguito il versamento e che le Regioni costituite hanno confermato la circostanza negli scritti difensivi depositati in vista della definizione del giudizio. Su questa base ha ritenuto che non restasse che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La decisione si fonda, dunque, sul combinato disposto tra il versamento effettuato dalla società e il dato normativo sopravvenuto, che collega al pagamento della quota ridotta l’effetto estintivo dell’obbligazione e la preclusione di ulteriori iniziative giurisdizionali. Le spese sono state compensate, in coerenza con la richiesta della ricorrente e con la non opposizione delle controparti costituite. Il Tribunale ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere.
Nota della Redazione
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