Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel giudizio amministrativo (TAR Veneto n. 1461 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, formalizzata dalla parte ricorrente secondo le modalità stabilite dall’art. 84 c.p.a., determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza che il giudice amministrativo debba esaminare il merito delle censure proposte. La declaratoria di estinzione consegue alla sola verifica della regolarità formale dell’atto di rinuncia e dell’avvenuta comunicazione alle controparti. Quanto alle spese, la loro compensazione integrale è legittima quando la parte ricorrente la richieda e le altre parti costituite non vi si oppongano, in coerenza con il potere discrezionale del giudice nella regolazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un pubblico esercizio con sede in Venezia, aveva impugnato davanti al TAR Veneto la deliberazione del Consiglio comunale di Venezia del 28 luglio 2022 con cui era stata approvata la revisione dei pianini di alcune aree cittadine, tra cui Riva del Vin, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 42/2004. Con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti la società contestava i verbali della conferenza di servizi e i provvedimenti con cui non le era stata concessa l’occupazione di suolo pubblico nell’area antistante il proprio ristorante, prospettando plurime censure.

Si costituivano in giudizio il Comune di Venezia e la Regione del Veneto, resistendo all’accoglimento del ricorso. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 2 aprile 2026, la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti, chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune, con atto del 9 aprile 2026, prendeva atto della rinuncia senza opporsi alla compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione in termini strettamente processuali. La controversia non viene esaminata nel merito: il thema decidendum si esaurisce nella verifica dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito della rinuncia agli atti.

Il giudice amministrativo richiama anzitutto l’art. 84 c.p.a., che disciplina le modalità di formalizzazione della rinuncia, e ne verifica la corretta osservanza da parte della società ricorrente. L’atto risulta predisposto secondo le modalità di legge e non è stato oggetto di opposizione da parte delle controparti costituite.

Accertata la regolarità della rinuncia, il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., norma che riconduce l’estinzione del processo alla rinuncia agli atti notificata e non opposta. La declaratoria opera automaticamente una volta verificati i presupposti processuali, senza necessità di scrutinio sul merito delle censure.

Sul versante delle spese, la parte ricorrente aveva espressamente richiesto la compensazione integrale e il Comune di Venezia non vi si era opposto. Il Collegio, prendendo atto di tale mancata opposizione, dispone la compensazione delle spese di lite, in coerenza con il potere discrezionale attribuito al giudice nella regolazione delle spese in caso di estinzione del processo per rinuncia.

La sentenza è infine dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito prevista per i provvedimenti giurisdizionali amministrativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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