Improcedibile ricorso del candidato che non impugna graduatoria scuole militari (TAR Lazio n. 39 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto dal candidato per l’ammissione a un indirizzo delle Scuole Militari dell’Esercito, il cui unico obiettivo dichiarato sia l’ammissione incondizionata e definitiva a un determinato corso, diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ove il ricorrente non abbia impugnato la graduatoria degli ammessi, unica a contemplare i posti del relativo indirizzo. La mancata impugnazione della graduatoria non integra un vuoto formalismo, poiché impedisce l’allargamento del contraddittorio ai controinteressati vincitori dei posti, ai quali l’eventuale accoglimento sottrarrebbe la posizione conseguita senza possibilità di difesa.

Il Fatto

La ricorrente, minore, agiva a mezzo di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, impugnando davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero della Difesa le aveva negato la partecipazione alla selezione per due indirizzi delle Scuole Militari dell’Esercito, consentendole la sola prova del liceo scientifico tradizionale e non anche quella per il liceo scientifico opzione scienze applicate in configurazione STEM.

La candidata aveva presentato domanda per entrambi gli indirizzi, era stata convocata per la sola prova del primo e ne chiedeva l’annullamento con tutela cautelare. In accoglimento dell’istanza, dapprima con decreto monocratico presidenziale e poi in sede collegiale, era stata ammessa con riserva alla prova e alla valutazione nella relativa graduatoria. All’udienza di merito il Collegio dava avviso di un possibile profilo di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, per mancata impugnazione della graduatoria degli ammessi alla scuola ove erano previsti i posti STEM.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato di fatto logicamente desumibile: essendo iniziato l’anno scolastico, risulta pubblicata la graduatoria del canale reclutativo dell’Esercito, comprendente le scuole militari interessate, entrambe con posti di liceo scientifico tradizionale e solo la seconda con quelli a indirizzo STEM.

Di tale pubblicazione la parte ricorrente era necessariamente a conoscenza o nella condizione di conoscerla. Essa stessa aveva riferito di essere risultata vincitrice per il liceo tradizionale e di aver iniziato l’anno scolastico, circostanze che presuppongono la conoscibilità della graduatoria unica delle scuole dell’Esercito, dalla quale emergevano tanto l’ammissione al liceo tradizionale quanto la non ammissione al liceo STEM, neppure con formule “con riserva”.

Da ciò il Tribunale deduce il dovere legale di impugnare la predetta graduatoria nella parte relativa agli ammessi al liceo STEM. La relativa omissione non è un mero formalismo: l’impugnazione avrebbe comportato l’allargamento del giudizio ai controinteressati vincitori dei posti STEM, consentendo loro di interloquire.

Il Collegio valorizza in particolare la posizione dell’ultimo classificato in posizione utile: in caso di accoglimento della domanda di ammissione, costui perderebbe il posto nella scuola senza potersi difendere. Su questa base il ricorso, il cui unico obiettivo dichiarato era l’ammissione della minore al liceo scientifico STEM, è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo il bene della vita conseguibile in mancanza di impugnazione della relativa graduatoria.

Resta invece consolidata la posizione della ricorrente quale vincitrice e iscritta al liceo scientifico tradizionale. Il Collegio compensa integralmente le spese legali tra le parti costituite, in considerazione dell’andamento della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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