Il diniego di cittadinanza per ragioni di sicurezza può fondarsi su informative secretate senza preavviso di rigetto (TAR Lazio n. 12609 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana fondato su ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, anche quando richiami per relationem il contenuto di un’informativa degli organi di intelligence senza riportarne analiticamente i dati, atteso il carattere secretato delle informazioni, come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998. In tali casi non è configurabile la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché la partecipazione procedimentale del richiedente non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. La valutazione prognostica di inaffidabilità del naturalizzando non è limitata ai fatti penalmente rilevanti, ma si estende all’area della prevenzione e della astratta pericolosità sociale, restando recessivo l’interesse del richiedente rispetto all’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale.
Il Fatto
Due coniugi impugnavano separatamente i decreti ministeriali di rigetto delle loro domande di naturalizzazione, presentate ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione aveva motivato i dinieghi esclusivamente con riferimento a elementi informativi che evidenziavano possibili profili di pericolo per la sicurezza della Repubblica. Avverso tali atti i ricorrenti deducevano vizi di eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, nonché la mancata valutazione della loro integrazione sociale. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo il rigetto dei ricorsi e, a seguito di un’ordinanza istruttoria, depositava l’informativa posta a base dei provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, vertendo sui medesimi presupposti di sicurezza. Nel merito, ha ritenuto l’istruttoria svolta dall’Amministrazione non manifestamente illogica, valorizzando le risultanze dell’informativa acquisita, dalla quale emergeva la contiguità dei richiedenti a contesti non compatibili con gli interessi della Repubblica. La valutazione di tali elementi è stata considerata sintomatica della mancata adesione ai valori della comunità nazionale, tale da escludere una effettiva integrazione del richiedente.
La Corte ha quindi affrontato il tema della motivazione del diniego, rilevando come il richiamo alle informative dei servizi segreti integri una valida motivazione per relationem, senza necessità di riprodurre nell’atto il contenuto delle informazioni riservate, la cui rivelazione potrebbe compromettere l’attività preventiva degli organi preposti. La delicatezza degli interessi coinvolti legittima un assolvimento “attenuato” dell’obbligo esplicativo, calibrato sulle esigenze di segretezza delle investigazioni. Il diniego risulta quindi immune dal dedotto vizio di carenza motivazionale.
Con specifico riferimento alla lamentata omissione del preavviso di rigetto, il Tribunale ha escluso la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in ragione del carattere secretato delle informazioni poste a base del provvedimento, che ne avrebbero comunque impedito l’ostensione al privato. La partecipazione procedimentale non avrebbe potuto, nella specie, condurre a un differente esito del procedimento.
Da ultimo, il Collegio ha precisato che la valutazione prognostica di inaffidabilità non è limitata ai soli fatti penalmente rilevanti, ma si estende all’area della prevenzione e della pericolosità sociale astratta, non essendo sufficienti le rassicurazioni del richiedente circa il proprio coinvolgimento. La piena adesione ai valori costituzionali deve essere accertata senza margini di dubbio, atteso il carattere irrevocabile dell’acquisto della cittadinanza. I ricorsi sono stati conseguentemente respinti, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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