Decadenza dalla concessione di suolo pubblico per abusi reiterati e morosità (TAR Veneto n. 1462 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione di suolo pubblico, la decadenza dalla concessione prevista dal regolamento comunale per reiterate occupazioni abusive eccedenti il 10% della superficie concessa e per morosità nel pagamento del canone non richiede alcuna valutazione discrezionale: al verificarsi dei presupposti, essa è conseguenza necessaria. La sospensione dell’attività e la decadenza sono sanzioni accessorie autonome, perché incidono su titoli diversi (il titolo abilitante all’esercizio e il titolo concessorio), e sono pertanto cumulabili. L’ordine di rimozione delle occupazioni abusive trova fondamento autonomo nei verbali di accertamento della Polizia Locale, non opposti e divenuti definitivi, a prescindere dalla validità del provvedimento di decadenza.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un esercizio di ristorazione in Venezia. Con provvedimento del 17 ottobre 2014 il Comune le aveva rilasciato una concessione di suolo pubblico per mq 44,654, con scadenza al 17 ottobre 2019 e subordinata al rispetto di un piano di rientro del debito già maturato. La società non rispettava la rateizzazione e dal 2016 ometteva il versamento del canone; dopo la scadenza continuava a occupare il suolo, anche oltre i metri concessi.

Nel periodo emergenziale da Covid-19 il Comune autorizzava in via straordinaria l’ampliamento fino al 50% della superficie; la società otteneva così mq 66,85 fino al marzo 2022, ma la Polizia Locale accertava occupazioni superiori, variabili da mq 104,61 a mq 213,76. I verbali non venivano opposti e divenivano definitivi. Nel marzo 2024 il Comune disponeva quindi la decadenza dalla concessione; seguivano l’ordine di rimozione del settembre 2024 e la rimozione coattiva del luglio 2025. La società impugnava tutti gli atti con ricorso e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il TAR respinge il ricorso principale. Quanto al primo motivo, le sanzioni previste dal regolamento comunale — la sospensione dell’attività per tre giorni e la decadenza dalla concessione — sono autonome e distinte: la prima incide sul titolo abilitante l’esercizio, la seconda sul titolo concessorio. La decadenza opera in aggiunta alla sospensione, e il richiamo alla giurisprudenza amministrativa conferma l’autonomia delle sanzioni accessorie.

Il secondo motivo è infondato: il procedimento di decadenza è retto dalla legge n. 241/1990, con avvio, partecipazione e motivazione, e non dalle garanzie della legge n. 689/1981, che disciplina il procedimento sanzionatorio pecuniario. Le controdeduzioni sono state valutate, e il riferimento ai verbali ulteriori serve solo a documentare la persistente condotta illecita, non a fondare la sanzione: nessuna lesione del principio di immutabilità della contestazione.

Il terzo motivo non coglie nel segno. La diffida preventiva richiesta dall’art. 6 della legge n. 77/1997 riguarda solo la sospensione, non la decadenza; né essa va rinnovata per ogni violazione successiva, perché ciò consentirebbe di eludere la sanzione rimuovendo l’abuso e reiterandolo. Le violazioni, mai opposte, sono definitive e conservano rilievo per la recidiva quinquennale. Il provvedimento si fonda comunque anche sull’autonomo presupposto della morosità.

Il quarto motivo è respinto: la motivazione per relationem alle comunicazioni del Settore Tributi è sufficiente ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, quando gli atti richiamati siano indicati e disponibili; la rottamazione quater, inoltre, copriva solo alcune annualità e non l’intera posizione debitoria.

Il quinto motivo è infondato perché la norma regolamentare non prevede alcuna ponderazione discrezionale degli interessi: al ricorrere dei presupposti la decadenza è vincolata. L’emergenza sanitaria non scrimina le violazioni, poiché l’ampliamento straordinario era limitato al 50% della superficie e l’abuso si è protratto ben oltre il periodo emergenziale.

Quanto ai motivi aggiunti, il TAR rileva l’autonomia dell’ordine di rimozione, fondato sui verbali di accertamento e non sulla decadenza; l’avvio del procedimento è contenuto in ciascun verbale e, in ogni caso, l’atto è vincolato. La rimozione coattiva è poi conseguenza dell’inottemperanza all’ordine, non sospeso da alcuna misura cautelare al momento della sua esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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