Conversione del permesso stagionale: rilevano le circostanze sopravvenute (TAR Veneto n. 1354 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, il criterio delle 39 giornate di regolare attività lavorativa fissato dalla circolare interministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023 non contrasta con l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, perché definisce in termini quantitativi la serietà e la stabilità del pregresso impiego e previene abusi. L’onere di provare l’effettiva irregolarità del rapporto, a fronte di buste paga e contribuzione difformi, grava sul lavoratore. Tuttavia, nel giudizio amministrativo sull’immigrazione il giudice valuta gli elementi concretizzatisi nelle more tra istanza, esame e processo, poiché essi incidono sulla situazione giuridica dello straniero e la loro mancata considerazione può ledere diritti fondamentali della persona.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, presentata dal datore di lavoro. Il diniego si fondava sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva escluso il requisito della prestazione media di almeno 13 giornate mensili nei tre mesi lavorati, per un totale di 39 giornate.
Il lavoratore aveva svolto attività stagionale nel settore agricolo da aprile a settembre 2024 e, nell’autunno successivo, era stato assunto nel settore edile con contratto a tempo determinato, poi convertito a tempo indeterminato. Ha proposto ricorso per violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 e per eccesso di potere, deducendo il mancato bilanciamento degli interessi. Il Ministero dell’Interno si è costituito senza articolare difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di invalidità del ricorso per mancata sottoscrizione da parte del difensore. Nel processo amministrativo telematico, la firma digitale apposta sul modulo di deposito rende imputabili al difensore firmatario tutti gli atti allegati, secondo il principio già affermato dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 7994 del 2022.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo. La novella del 2024 ha espunto il riferimento alle quote, sicché la conversione sottostà a due soli requisiti: lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto subordinato. Il comma non quantifica però i giorni lavorativi, fissati in 39 solo dalla circolare, la quale declina in giorni l’attività pregressa data la discontinuità tipica del settore agricolo.
La circolare, pur anteriore alla riforma, conserva portata interpretativa: definisce quando il pregresso impiego sia serio e stabile ed evita abusi. La ratio di favore per la conversione non vale a eliderla, e la novella non ha intaccato il requisito della regolarità contributiva. Su questa linea il Collegio ha richiamato TAR Toscana n. 328 del 2026 e Cons. Stato n. 11256 del 2022.
I ricorrenti non hanno però dimostrato il possesso del requisito: le buste paga e l’estratto contributivo attestano una media di 10 giornate mensili, inferiore alle 13 richieste. Il Tribunale ha ammesso la possibilità di una effettiva irregolarità del rapporto, ma ha ribadito che spetta al lavoratore provarne l’esistenza, anche per presunzioni: onere non assolto. La valutazione dello SUI resta quindi corretta, avendo riguardo alle circostanze esistenti al momento dell’atto.
È tuttavia dirimente, ai fini dell’accoglimento, la considerazione delle circostanze sopravvenute. Il lavoratore ha ottenuto un’occupazione stabile, con contratto convertito a tempo indeterminato, e ha dimostrato la disponibilità di un alloggio e la continuità della prestazione. Il giudizio amministrativo sull’immigrazione, in quanto volto alla tutela della situazione giuridica soggettiva, impone di valutare gli elementi maturati tra istanza, esame e processo, la cui mancata considerazione può compromettere diritti fondamentali. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti del riesercizio del potere, dovendo l’Amministrazione riesaminare la posizione dello straniero. Spese compensate.
Nota della Redazione
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