Ottemperanza a giudicato: generica eccezione documentale non giustifica l’inadempimento (TAR Campania n. 4204 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando sia prodotta copia autentica del provvedimento passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, applicabile alle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione in ragione dell’omogeneità funzionale tra esecuzione forzata e ottemperanza. L’amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato invocando ragioni organizzative o difficoltà interne. L’eccezione di incompletezza della documentazione richiesta ai difensori della parte privata è idonea a paralizzare la domanda solo se l’amministrazione provi in modo puntuale quali atti fossero necessari, quali siano stati richiesti e non trasmessi e in che modo tale carenza abbia impedito il pagamento. In difetto, la generica allegazione non soddisfa l’onere di provare il fatto impeditivo dell’altrui pretesa e l’inottemperanza deve ritenersi sussistente, con nomina del commissario ad acta e applicazione della penalità di mora.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11582/2012 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza. Con quella pronuncia il Ministero della Salute era stato condannato al pagamento di una somma in favore della ricorrente, oltre interessi legali e spese di lite, in relazione alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale componente l’indennizzo ex legge n. 210/1992.
Dopo la notificazione del titolo in forma esecutiva, il passaggio in giudicato certificato dalla cancelleria e le ulteriori richieste di pagamento, l’amministrazione è rimasta inerte. Di qui la domanda di dichiarazione dell’inottemperanza, di ordine di pagamento, di nomina di un commissario ad acta e di applicazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito eccependo inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, invocando una relazione amministrativa e la condanna della ricorrente per lite temeraria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto scrutinato l’ammissibilità dell’azione. L’ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Nel caso concreto il titolo è stato prodotto, il passaggio in giudicato è attestato dal certificato di cancelleria e risulta la notificazione in forma esecutiva. Quanto al termine dilatorio di 120 giorni, il Collegio lo ha ritenuto applicabile alle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, rilevando che tra la notificazione del titolo e la proposizione del ricorso è decorso un arco temporale largamente superiore.
Nel merito, la sentenza da eseguire ha contenuto chiaro e puntuale e pone in capo all’amministrazione un obbligo conformativo pieno, attuale e non discrezionale. L’ottemperanza non garantisce una tutela meramente formale, ma l’effettivo conseguimento del bene della vita riconosciuto dal giudicato: l’amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione invocando ragioni organizzative, difficoltà interne o ostacoli amministrativi.
Le difese erariali non sono state ritenute idonee a paralizzare la domanda. La nota ministeriale si limita ad affermare che sarebbero stati richiesti “i documenti necessari” e che i difensori avrebbero trasmesso solo una parte della documentazione. Essa però non specifica quali documenti siano stati richiesti, quali sarebbero mancati, né perché sarebbero stati indispensabili per eseguire una condanna pecuniaria già passata in giudicato. Non documenta il contenuto della richiesta e non consente di verificare se vi sia stata una puntuale interlocuzione con i difensori.
Il Collegio ha quindi qualificato la prospettazione erariale come enunciazione assertiva, insufficiente a soddisfare l’onere di provare il fatto impeditivo o estintivo dell’altrui pretesa. Il punto decisivo è che l’amministrazione non indica mai l’elenco concreto delle omissioni documentali: senza tale specificità il giudice non è posto in condizione di verificarne la serietà né l’incidenza causale sul mancato pagamento.
È stata così dichiarata la persistente inottemperanza del Ministero della Salute. Il Collegio ha ordinato la piena esecuzione del giudicato entro sessanta giorni e ha nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali e decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’effettivo adempimento. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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