Sei scatti stipendiali spettano anche al dipendente collocato a riposo a domanda (TAR Veneto n. 1355 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, previsto dall’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della L. n. 232/1990, spetta anche al personale delle Forze di polizia che chieda di essere collocato in quiescenza a domanda, in presenza dei requisiti dei 55 anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale, ma meramente procedurale, incidendo solo sulla decorrenza del pensionamento. L’INPS è l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita, con esclusione di alcuna pretesa patrimoniale verso l’Amministrazione di appartenenza. Non sussiste contrasto con gli artt. 3 e 81 della Costituzione, né un’illegittima disparità di trattamento tra le due fattispecie di cessazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio presso la Polizia di Stato, è collocato a riposo a domanda dopo aver raggiunto i 55 anni di età e i trentacinque anni di servizio utile. In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, l’INPS non ha computato i sei scatti stipendiali previsti per legge.

Il ricorrente impugna il provvedimento di diniego e chiede l’accertamento del proprio diritto al beneficio. L’Istituto si costituisce eccependo la mancata integrazione del contraddittorio verso il Ministero dell’Interno, l’estinzione del diritto per decadenza e, nel merito, l’infondatezza della pretesa. La causa è trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di mancata integrazione del contraddittorio è respinta, perché l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’Ente previdenziale competente, nei cui soli confronti va instaurata la controversia. Nessuna pretesa patrimoniale può essere esercitata verso l’Amministrazione di appartenenza per l’erogazione del TFS. Il richiamo va a pronunce del Consiglio di Stato n. 1231 del 2019, n. 6465 del 2010 e n. 329 del 2006.

È respinta anche l’eccezione di decadenza. L’inosservanza del termine del 30 giugno per presentare domanda di collocamento in quiescenza, previsto dal comma 2 dell’art. 6 bis, non ha natura decadenziale ma procedurale: incide esclusivamente sulla decorrenza del pensionamento. Sul punto il Collegio richiama la propria precedente pronuncia TAR Veneto n. 2204 del 2025.

Nel merito il ricorso è fondato. L’individuazione del perimetro applicativo della norma non è questione nuova. La giurisprudenza consolidata riconosce il beneficio agli appartenenti alle Forze di polizia collocati in congedo a domanda in presenza dei requisiti prescritti dal comma 2. La nozione di Forze di polizia è ampia e ricomprende gli appartenenti ai diversi corpi, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, come chiarito dal Cons. Stato n. 2831 del 2023 e dal Cons. Stato n. 3041 del 2023.

Il Collegio respinge infine le questioni di costituzionalità sollevate dall’INPS. Il richiamo all’art. 81 della Costituzione è inconferente, perché la normativa reca benefici economici limitati a ex dipendenti delle forze dell’ordine. Non sussiste nemmeno violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché la normativa accomuna situazioni differenti solo a certi fini, trattandole in modo distinto, senza disparità manifestamente irragionevole.

Il ricorso è accolto, con accertamento del diritto del ricorrente ai benefici e condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali nella base di calcolo. Sulla maggiore somma spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Ente resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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