SCIA edilizia: istruzione cautelare e necessità di verificare l’iter motivazionale (TAR Abruzzo, Sez. I, ord. n. 5 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di camera di consiglio per la decisione sull’istanza cautelare, il giudice amministrativo, ove ritenga indispensabile verificare la correttezza dell’iter istruttorio e motivazionale sotteso al provvedimento impugnato, può disporre un’istruttoria ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm., richiedendo all’amministrazione una dettagliata relazione supportata da idonea documentazione. Con tale ordinanza, il giudice non decide sull’istanza cautelare ma fissa una nuova camera di consiglio per il prosieguo del giudizio, riservando a tale sede ogni decisione anche sulle spese.
Il Fatto
La controversia trae origine dal provvedimento con cui il Dirigente del Settore Politiche Urbanistica SUAP e SUE del Comune dell’Aquila esprimeva parere contrario all’assentibilità della SCIA presentata per una variante relativa a opere esterne e, contestualmente, diffidava le società interessate dall’intraprendere qualsiasi attività lavorativa. Avverso tale provvedimento, le società ricorrenti proponevano ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il collegio, esaminata la documentazione versata in atti, ha ritenuto che ai fini della decisione cautelare fosse necessario acquisire ulteriori elementi istruttori. In particolare, ha ravvisato l’esigenza di ottenere una dettagliata relazione dal Comune resistente, supportata da idonea documentazione, concernente l’iter istruttorio e motivazionale che aveva condotto all’emanazione del provvedimento impugnato.
L’ordinanza di istruzione, pur non pronunciandosi nel merito dell’istanza cautelare, evidenzia la centralità della verifica sulla completezza e congruità dell’attività istruttoria e sulla motivazione del provvedimento che ha negato l’assentibilità della SCIA. L’acquisizione della relazione richiesta appare funzionale a consentire al collegio una compiuta valutazione in ordine al fumus boni iuris del ricorso.
Conseguentemente, il TAR ha disposto che il Comune produca la documentazione richiesta nel termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, fissando per il prosieguo del giudizio la camera di consiglio dell’11 marzo 2026 per la decisione sull’istanza cautelare. Le spese sono state riservate al definitivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.