Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Veneto n. 1346 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza della dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità del gravame e dei relativi motivi aggiunti. La declaratoria prescinde dall’esame nel merito delle censure e si fonda sull’univoca manifestazione di volontà della parte. Quando la sopravvenuta carenza di interesse risulti condivisa dalle parti resistenti e vi sia convergenza anche sulla regolamentazione delle spese, il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

La società ricorrente agiva in giudizio chiedendo l’annullamento di una serie di decreti adottati dal Commissario Straordinario, aventi ad oggetto l’adeguamento tecnico-funzionale di canali e aree portuali. Al ricorso introduttivo seguivano motivi aggiunti, con i quali l’istante estendeva l’impugnazione a ulteriori provvedimenti sopravvenuti.

Nel corso del giudizio, con memoria depositata in data 5 marzo 2026, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei relativi motivi aggiunti, chiedendo che fosse dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese di giudizio fossero integralmente compensate. Tutte le parti resistenti aderivano a tale richiesta, come da rispettive dichiarazioni in atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, in presenza della dichiarazione della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse, non residua alcun margine per una pronuncia nel merito. La questione sottoposta non attiene più all’interesse ad agire, venuto meno per fatti sopravvenuti, ma alla sola presa d’atto di una situazione processuale ormai consolidata.

La decisione si fonda sugli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm., che rispettivamente disciplinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e il potere del giudice di porre le spese a carico della parte soccombente o di compensarle. Nel caso di specie, il Collegio non si limita a prendere atto della dichiarazione della ricorrente, ma valorizza la circostanza che tutte le parti resistenti hanno convergente dichiarazione in tal senso.

L’argomentazione sviluppata dal Tribunale è essenzialmente processuale: la sopravvenuta mancanza di interesse non apre a valutazioni di merito sulle censure dedotte, ma impone la definizione del giudizio con una pronuncia di improcedibilità. La convergenza di tutte le parti, anche sulla regolamentazione delle spese, elimina ogni ragione per una loro distribuzione secondo soccombenza.

Quanto all’integrale compensazione delle spese, essa viene disposta sulla base della richiesta unanime delle parti e della natura dell’evento sopravvenuto, sottratto alla volontà delle parti medesime. La pronuncia determina infine l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, secondo il modulo ordinario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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