Conflittualità familiare e archiviazione penale giustificano il diniego del porto d’armi (TAR Veneto n. 1216 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del porto d’armi e il divieto di detenzione delle armi sono misure di polizia di tutela preventiva-cautelare dell’ordine pubblico, non sanzionatorie, e non richiedono la prova di reati accertati in sede penale. Il giudizio di inaffidabilità è ampiamente discrezionale e può fondarsi su circostanze concrete anche di natura indiziaria, tra cui la sussistenza attuale o recente di un’accentuata conflittualità familiare. L’archiviazione del procedimento penale non elimina i fatti oggetto della querela, che l’Autorità questorile può autonomamente valutare ai sensi degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931. La separazione consensuale intervenuta dopo l’istanza non dimostra la cessazione del conflitto.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Questore il rilascio della licenza di porto d’armi per uso sportivo. L’istanza è stata rigettata con decreto del 26 settembre 2024, fondato sul suo deferimento all’Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 572 e 609-bis cod. pen. a seguito di denuncia della moglie, e sull’accesa conflittualità familiare, elementi che non consentivano di esprimere un giudizio di piena affidabilità circa il corretto uso delle armi.
Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, evidenziando l’archiviazione del procedimento penale, l’assenza di procedimenti pendenti, il carattere consensuale della separazione e l’insussistenza di elementi concreti di inaffidabilità. Il Prefetto ha rigettato il ricorso. Il ricorrente ha quindi impugnato davanti al TAR il provvedimento questorile e, con motivi aggiunti, il decreto prefettizio, deducendo violazione degli artt. 11 e 43 TULPS, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e omessa audizione personale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza costante: non esiste un diritto soggettivo al porto delle armi e la regola generale è il divieto di detenzione. Il potere inibitorio persegue una finalità di tutela preventiva dell’ordine pubblico e il giudizio di non affidabilità, pur discrezionale, è adeguatamente motivato con riferimento a situazioni non ascrivibili a buona condotta, ancorché prive di condanne o misure di pubblica sicurezza.
La conflittualità in ambito familiare, caratterizzata da tensioni, litigi, minacce ed eventuali denunce, costituisce motivo sufficiente a legittimare il diniego. La funzione dei provvedimenti è impedire i delitti che la disponibilità delle armi potrebbe occasionare.
Il TAR osserva che l’archiviazione non elimina sul piano storico e fattuale le condotte oggetto della querela. Il giudizio demandato all’Amministrazione non richiede fatti delittuosi accertati in sede penale, potendosi basare su qualsiasi circostanza concreta, anche indiziaria. L’archiviazione attiene solo all’insufficienza degli elementi per sostenere l’accusa in sede penale e non esclude una valutazione autonoma da parte dell’Autorità questorile.
Nel caso concreto il quadro istruttorio evidenzia una conflittualità familiare perdurante, con coinvolgimento dei figli minori, intervento dei Servizi Sociali e difficoltà relazionali risalenti. Dalle relazioni del Consultorio Familiare emergono episodi di forte tensione, con dichiarazioni del figlio minore ritenute elementi indiziari dirimenti. La separazione consensuale, successiva all’istanza, non dimostra la cessazione del conflitto, confermata dalla prosecuzione degli incontri presso i Servizi Sociali.
La censura sulla mancata audizione è respinta: gli artt. 204 del d.lgs. n. 285/1992 e 18 della legge n. 689/1981 attengono a procedimenti sanzionatori, mentre il diniego del porto d’armi è misura preventiva. L’audizione non è adempimento indefettibile quando l’Amministrazione dispone di un quadro istruttorio completo. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate.
Nota della Redazione
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