Correzione di errore materiale per mancata distrazione delle spese (TAR Basilicata n. 40 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che accoglie l’istanza di correzione di errore materiale proposta dal difensore ai sensi dell’art. 86 cod. proc. amm. non ha natura decisoria, ma si limita a emendare il testo di una precedente pronuncia. L’errore materiale correggibile sussiste quando il dispositivo della sentenza, nel liquidare le spese di lite, non dia atto della richiesta di distrazione avanzata dal difensore nelle conclusioni, il quale abbia dichiarato di essere antistatario. In tal caso, il giudice, senza nuovi accertamenti di fatto o valutazioni discrezionali, dispone la sostituzione della statuizione, attribuendo la condanna alle spese direttamente al difensore. La correzione non incide sul diritto della parte alla rifusione delle spese, ma solo sul soggetto destinatario della condanna.
Il Fatto
Il ricorrente, assistito da un difensore, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Basilicata per l’annullamento di un atto dell’ARPAB in materia di accesso ai documenti amministrativi. Nelle conclusioni del ricorso, il difensore aveva chiesto la distrazione delle spese di lite in proprio favore, dichiarandosi antistatario. Il Tribunale, con sentenza n. 406 del 10.7.2025, aveva accolto il ricorso, condannando l’ARPAB al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente, senza tuttavia disporne la distrazione in favore del difensore.
Il difensore aveva pertanto proposto istanza di correzione di errore materiale, depositata il 10.7.2025 e notificata all’ARPAB e alle controinteressate nei mesi successivi. L’istanza era stata preceduta dall’Ordinanza TAR Basilicata n. 516 del 6.11.2025, che aveva evidentemente già sollecitato la verifica della questione. L’ARPAB e le controinteressate non si erano costituite in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha ritenuto di accogliere l’istanza ai sensi dell’art. 86, comma 2, cod. proc. amm., rilevando che, nelle conclusioni del ricorso, il difensore aveva espressamente chiesto la distrazione delle spese di giudizio in suo favore, dichiarandosi antistatario. La mancata statuizione in tal senso nel dispositivo della sentenza n. 406 del 10.7.2025 integra gli estremi dell’errore materiale, in quanto frutto di una svista del giudice rispetto a una richiesta chiara e univoca della parte.
La Corte ha precisato che la correzione non comporta una nuova valutazione delle spese di lite, ma la sola modificazione del soggetto destinatario della condanna: da “in favore del ricorrente” a “in favore dell’avv. [difensore], dichiaratosi antistatario”. La natura dell’intervento è, quindi, meramente emendativa, non innovativa del contenuto decisorio della pronuncia. Il Tribunale ha, pertanto, disposto la sostituzione del secondo capoverso del dispositivo, mantenendo invariata la liquidazione delle spese in complessivi € 1.500,00 oltre accessori e la compensazione nei confronti delle controinteressate.
La pronuncia, infine, ha demandato alla Segreteria, ai sensi dell’art. 86, comma 3, cod. proc. amm., l’annotazione della correzione sul testo della sentenza e la comunicazione dell’ordinanza al difensore. La decisione si segnala per l’affermazione del principio per cui la domanda di distrazione delle spese, se avanzata nelle conclusioni, impone al giudice di pronunciarsi espressamente, essendo la sua omissione rimediabile attraverso il rimedio della correzione degli errori materiali.
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Nota della Redazione
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