Ottemperanza alla sentenza Carta docente e diniego astreinte per crisi finanza pubblica (TAR Veneto n. 1214 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento della pubblica amministrazione e la condanna a eseguire il titolo esecutivo, nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è soggetta a un ampio potere discrezionale: la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscono ragioni ostative, valutabili anche d’ufficio quali fatti notori, idonee a giustificare il diniego dell’astreinte nei confronti del debitore pubblico.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso una sentenza che condannava l’Amministrazione a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito di € 500,00 per gli anni scolastici indicati.

Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza. Il Ministero si è costituito eccependo l’avvenuto pagamento, producendo documentazione a comprova.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.

Nel merito il ricorso è fondato, poiché la documentazione prodotta dall’Amministrazione si riferisce a un diverso titolo esecutivo, relativo a somme maturate negli anni scolastici precedenti. L’inadempimento rispetto al titolo azionato permane, sicché l’Amministrazione va condannata a eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega, senza liquidazione di alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014, secondo cui le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive costituiscono fattori da valutare nella verifica dei presupposti e nella graduazione dell’importo.

Alla luce di tale indirizzo, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna al pagamento dell’astreinte. Tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori. La domanda volta a ottenere la penalità di mora non può quindi essere accolta, mentre le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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