L’ottemperanza per la Carta del docente include la nomina del commissario ad acta senza compenso (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 413 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è procedibile decorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. In caso di accertata inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, senza che sia dovuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del dirigente preposto alla struttura competente. La condanna alle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario e rimborso del contributo unificato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente condannato, non aveva tuttavia dato esecuzione alla statuizione, ormai passata in giudicato.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’adozione delle conseguenti misure e la condanna dell’Amministrazione alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, accertando che, dopo la notifica della sentenza in copia attestata conforme e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il proprio precedente (sentenza n. 117 del 2024) e i numerosi conformi ulteriori, rilevando che l’Amministrazione non aveva ottemperato alle statuizioni del giudicato. Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’ordine di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con l’onere di provvedere entro i successivi 60 giorni. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del dirigente, non è dovuto alcun compenso, richiamando sul punto la giurisprudenza del TAR Lombardia (n. 211/2024).
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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